Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3739 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3739 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 26245-2011 proposto da:
MIGNOSI SERAFINA MGNSFN36A58G273V, VALGUARNERA
SALVATORE VLGSVT34D08G273P, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA POLLAIOLO 3, presso lo studio dell’avvocato
BARBERIS RICCARDO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VALGUARNERA FABIO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE
DELLA SICILIA – DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
in persona del legale rappresentatne pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e

difende,

ope

legis;

Data pubblicazione: 18/02/2014

r

— con troricorrente –

avverso la sentenza n. 120/25/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO del 19.5.09, depositata il 16/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«I sigg. Salvatore Valguarnera e Serafina Mignosi ricorrono contro l’Agenzia delle Entrate
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso due
avviso di accertamento ILOR relativi, rispettivamente, agli anni 1989 e 1990, con cui il
reddito dei contribuenti era stato rideterminato sinteticamente in base al possesso di due unità
immobiliari, adibite, una, a residenza principale e, l’altra, a residenza secondaria.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che il possesso di due unità immobiliari
implicasse il sostenimento di spese, anche presuntivamente quantificate, che, aggiunte a quelle
stimate necessarie per il normale mantenimento del nucleo familiare, facesse ascendere le
spese complessive sostenute dai contribuenti nei periodi di imposta considerati a livelli
indicativi di una capacità contributiva superiore a quella risultante dei redditi dichiarati.
Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti denunciano il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo e controverso dell’apporto reddituale recato al
nucleo familiare dalla figlia convivente dei contribuenti, sig.ra Patrizia Valguarnera.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso
in quanto il relativo motivo avrebbe ad oggetto un vizio revocatorio e, comunque, sarebbe
generico e privo di autosufficienza.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per la natura asseritamente revocatoria del vizio
denunciato non può trovare accoglimento. Infatti, come puntualizzato nella recente sentenza di
questa Corte n. 9637/13, “L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a
costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve
sostanziarsi in un’affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di
causa; pertanto, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne
la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio.”. Nella specie, il

giudice territoriale non ha affermato positivamente che Patrizia Valguarnera non fosse
compresa nello stato di famiglia dei suoi genitori ma ha affermato che ella “in base alla
Ric. 2011 n. 26245 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

documentazione prodotta dall’ufficio appellato, nel periodo d’imposta in questione, non era
convivente con i predetti”; il fatto, negato in sentenza sulla scorta della documentazione offerta
dall’Ufficio, della convivenza di Patrizia Valguarnera con i genitori é diverso del fatto,
risultante dalla documentazione prodotta dai contribuenti, dell’ inserimento di Patrizia
Valguarnera nello stato anagrafico di famiglia dei suoi genitori. Il giudice di merito avrebbe
dovuto tener conto della risultanze anagrafiche, confrontandole criticamente con la
documentazione di segno contrario prodotta dall’Ufficio, per motivare il proprio accertamento

denunciato vizio di motivazione, come sotto si spiegherà); ma un certificato anagrafico non è
un documento di per se stesso idoneo a escludere incontestabilmente o a stabilire positivamente

il fatto dell’effettiva convivenza di una persona con altre; cosicché la mancata valutazione di
tale certificato costituisce, ai fini dell’accertamento dell’effettiva convivenza, un vizio
motivazionale, non un errore revocatorio.
Nemmeno ha pregio l’assunto della difesa erariale secondo cui il ricorso sarebbe privo di
autosufficienza e generico, in quanto a pagina 3 del medesimo si riferisce, nel rispetto del
principio di autosufficienza, che a pagina 6 dell’atto di appello i contribuenti avevano dato
atto della produzione in secondo grado di:
– un certificato storico di stato di famiglia, rilasciato dal comune di Palermo in data 27 febbraio
2007, attestante la presenza di Patrizia Valguarnera del nucleo familiare dei contribuenti;
– Le dichiarazioni dei redditi di Patrizia Valguamera per gli anni 1989 (mod. 740/90) e 1990
(mod. 740/91), dalle quali risultava che quest’ultima aveva percepito redditi per lire 18.353.000
nel 1989 e per lire 22.352.000 nel 1990.
La sentenza gravata – poggiando la propria decisione sull’affermazione che “i contribuenti non
hanno dimostrato di aver avuto per i periodi d’imposta suddetti la capacità contributiva per
sostenere le spese per il mantenimento dell’abitazione principale della residenza secondaria
accertata, anche senza l’apporto della figlia, che, sostengono, senza peraltro provarlo, fosse
con loro convivente, la quale, invece, in base alla documentazione prodotta dall’Ufficio
appellato, nel periodo d’imposta in questione, non era convivente con i predetti” ha totalmente
omesso di esaminare, anche solo per confutarne l’attendibilità o la concludenza, le risultanze
documentali sopra indicate.
Ricorre quindi il vizio di insufficiente motivazione censurato con il ricorso.
Si propone la cassazione con rinvio della sentenza gravata. >>;

che l’Agenzia intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
Ric. 2011 n. 26245 sez. MT – ud. 22-01-2014
– 3-

sulla convivenza di Patrizia Valguarnera con i genitori (e, non avendolo fatto, è incorso nel

che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

spese del presente giudizio.

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