Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3739 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20197-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MERLINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO VOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, che aveva rigettato l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Milano, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente C.S. avverso una cartella di pagamento, emessa a seguito di procedura automatizzata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, riferita al 2012 e consistente nel mancato riconoscimento di un credito d’imposta, derivante dalla precedente dichiarazione 2011.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che il contribuente si è costituito con controricorso e con successiva memoria, con le quali ha chiesto la definizione del giudizio per cessata materia del contendere, per avere egli aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016; che occorre pertanto dichiarare estinto il presente giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio (cfr. Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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