Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3738 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3738 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 26163-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SOCIETA’ LA SCUOLA SPA in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.
TIEPOLO 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DE
BELVIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAGGI GIORGIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 18/02/2014

avverso la sentenza n. 161/67/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 10.5.2010,
depositata 1’11/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle entrate ricorre contro società La Scuola spa per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la
decisione di primo grado, ha accolto in parte qua l’impugnativa di un avviso di accertamento
IRPEG IRAP 2002 ritenendo che le spese di vitto, alloggio e trasporti sostenute dalla
contribuente per lo svolgimento di convegni dei propri concessionari ed agenti fossero
deducibili per intero e non soltanto, come sostenuto dall’Ufficio, nella misura di un terzo
fissata per le spese di rappresentanza dal secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 74
TUIR, vecchia numerazione (nel seguito ogni citazione del TUIR sarà riferita alla
numerazione anteriore al 2004, applicabile alla fattispecie ratione temporis) .
Il ricorso si articola su due motivi con i quali si denuncia, rispettivamente, il vizio di violazione
di legge (articolo 74, secondo comma, TUIR) e il vizio di contraddittorietà della motivazione
su un fatto decisivo controverso.
La contribuente è costituita con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente assume che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe
violato l’articolo 74, secondo comma, TUIR qualificando le spese in questione in termini di
spese di pubblicità e propaganda; secondo la difesa erariale dette spese andrebbero qualificate
come spese di rappresentanza (deducibili nel limite di un terzo), e non di pubblicità e
propaganda (deducibili per intero), perché sostenute in assenza di qualunque controprestazione
da parte dei fruitori e, dunque, esclusivamente volte a dare un’immagine positiva e accrescere il
prestigio dell’impresa.
Il motivo appare inammissibile perché non centra la ratio decidendi della sentenza gravata;
quest’ultima, infatti, non contiene l’affermazione che i costi sostenuti dalla società per il vitto,
l’alloggio ed il trasporto dei partecipanti ai convegni da lei organizzati costituirebbero spese di
pubblicità e propaganda, ma afferma che tali costi costituiscono costi di vendita; nel penultimo
capoverso della motivazione si legge infatti: “sembra di poter concludere che invitati a questi
meetings erano esclusivamente agenti rappresentanti e non già potenziali clienti finali; e tale
circostanza consente ragionevolmente di configurare i costi come costi per la vendita (anche

Ric. 2011 n. 26163 sez. MT – ud. 22-01-2014
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COSENTINO.

,

..

per la plausibile assimilabilità di agenti e rappresentanti – tutti monomandatari — a veri e
propri dipendenti della società editrice)”.
La decisione impugnata si fonda dunque, in sostanza, sull’accertamento di fatto che i costi
sostenuti dalla società editrice per lo svolgimento di meetings degli operatori della propria rete
commerciale costituivano costi diretti di vendita. Il motivo di ricorso, denunciando il vizio di
violazione di legge per avere la Commissione Tributaria Regionale qualificato detti costi come

un’affermazione che non è contenuta nella sentenza gravata e, d’altro lato, pretende di censurare
sotto il profilo della violazione di legge l’ accertamento di fatto su cui si fonda la decisione del
giudice di merito (ossia, appunto, l’accertamento che i costi de quibus costituivano costi di
vendita, in quanto destinati all’organizzazione di incontri riservati ad agenti e rappresentanti,
assimilabili a dipendenti).
Con il secondo motivo la difesa erariale assume che l’affermazione del giudice di merito, già
sopra trascritta, in cui si evidenzia che ai meetings in questione partecipavano “esclusivamente
agenti rappresentanti e non già potenziali clienti finali”, sarebbe contraddittoria con la tesi della
configurazione dei costi in questione come spese di pubblicità; ciò perché l’assenza di potenziali
clienti finali costituirebbe, semmai, un argomento a favore delle tesi erariali in ordine
all’inesistenza di prova che i costi sostenuti fossero direttamente inerenti alla vendita di prodotti.
Anche il secondo motivo non appare meritevole di accoglimento, in quanto si fonda sullo stesso
travisamento del contenuto della sentenza gravata che è alla base del primo motivo.
Il giudice di merito, si ribadisce, non ha mai affermato che i costi in questione costituissero
spese di pubblicità, ma ha ritenuto – con una valutazione immune da vizi logici – che gli stessi,
essendo destinati a consentire la riunione degli agenti e dei concessionari della rete di vendita
della contribuente, fossero costi di vendita; ciò perché – come analiticamente esposto nella
sentenza di primo grado, confermata da quella qui gravata, (se ne veda lo stralcio riportato a
pagina 2 del ricorso per cassazione) – tali costi avevano “lo scopo di portare a conoscenza dei
venditori/agenti le novità contenute nei prodotti proposti (libri) per poter permettere questi
collaboratori di affinare le proprie tecniche di vendita ed anche conoscere il prodotto da
vendere”.
Si propone il rigetto del ricorso. »

che la società intimata si è costituita con controricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve rigettare il ricorso.

P.Q.M.
Ric. 2011 n. 26163 sez. MT – ud. 22-01-2014
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costi di pubblicità e propaganda, risulta inammissibile perché, da un lato, si duole di

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a a rifondere alla
società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €
2.000 per compensi, oltre € 100 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

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