Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3738 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PERITORE GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 04/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, con cui si chiede che

la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso

per manifesta fondatezza, con le conseguenti determinazioni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale e’ stato respinto l’appello proposto dall’ufficio con il quale si lamentava l’inammissibilita’ dei due ricorsi introduttivi (riuniti gia’ in primo grado) perche’ tardivi e, nel merito, la tempestivita’ dell’iscrizione a ruolo, avuto riguardo a termine quinquennale previsto dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 43.

Il contribuente resiste con memoria eccependo la tardivita’ dello stesso e la mancanza della richiesta della trasmissione de fascicolo d’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che preliminarmente va dichiarata la procedibilita’ dei ricorso in esame per essere stato proposto, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, nei termini di legge. E’ infatti pacifico (da ultimo Sez. U, sentenza n. 21197 del 05/10/2009,(Rv. 609463) che “Il termine per la proposizione dell’impugnazione – e, quindi, anche del ricorso per Cassazione – stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base ai principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre.”;

che il ricorso in esame e’ altresi’ procedibile per essere stato richiesto il fascicolo d’ufficio;

che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia, e’ manifestamente fondato.

Come infatti gia’ eccepito dall’Ufficio nell’atto di appello, e come rilevabile da questa Corte con il controllo degli atti – possibile essendo stato denunciato un vizio in procedendo – i ricorsi iniziali sono tardivi per essere stati proposti oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e su tale eccezione manca una qualsiasi pronuncia da parte del giudice dell’appello;

che, pertanto, il ricorso va accolto; a sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e deve essere dichiarata l’inammissibilita’ dei ricorsi introduttivi gia’ riuniti.

Si compensano le spese dei gradi di merito per non essere stata la tardivita’ dei ricorsi eccepita ab origine; sono a carico dei resistente, invece, secondo i principio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata dichiarando l’inammissibilita’ dei ricorsi introduttivi, gia’ riuniti; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito, condanna il resistente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1200,00 delle quali Euro 200,00 per spese, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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