Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3738 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3738 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATALANO Annalisa, rappresentata e difesa, in forza di
procura a margine del ricorro, dall’Avv. Giovanni Portoghese, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Egidio
Lezza (studio dell’Avv. Giovanni Romano) in Roma, via
Valadier, n. 43;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

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Data pubblicazione: 15/02/2013

- controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di
Roma in data 28 aprile 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza

Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio ~ardi, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto in data 28 aprile 2011, ha dichiarato inammissibile
il ricorso per equa riparazione proposto in data 9 gennaio 2009, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
Annalisa Catalano per l’eccessiva durata di un processo
civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Benevento;
che la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente aveva omesso di provvedere alla notifica alla controparte del ricorso con pedissequo decreto presidenziale, con cui era stato assegnato alla ricorrente il termine per provvedervi;
che per la cassazione del decreto della Corte
d’appello la Catalano ha proposto ricorso, sulla base di
due motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.

pubblica del 12 dicembre 2012 dal Consigliere relatore

Considerato che con il primo motivo la ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3
e 4 della legge n. 89 del 2001 e con il secondo mezzo
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.

che i motivi – da esaminare congiuntamente – sono
fondati, alla luce del principio, recentemente affermato
da questa Corte (Sez. I, 13 marzo 2012, n. 4018; Sez.
VI-1, 8 maggio 2012, n. 7020), secondo cui, in tema di
equa riparazione per violazione della durata ragionevole
del processo, il termine per la notifica del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte
non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione
di un nuovo termine, posto che la legge n. 89 del 2001,
all’art. 3, si limita a prevedere il termine dilatorio
di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all’Amministrazione, e ricollega, all’art. 4, la
sanzione dell’improponibilità della domanda soltanto al
deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il
procedimento presupposto;
che, pertanto, l’inosservanza del termine per la
notifica del ricorso non dà luogo a inammissibilità del
ricorso, ma richiede, in mancanza di costituzione della
controparte, la fissazione di una nuova camera di consi-

– 3 –

152, 154, 156, 737 e 291 cod. proc. civ.;

glio da parte del giudice e la rinnovazione della notifica entro un nuovo termine, questo sì da considerare
perentorio;
che, quindi, cassato il decreto impugnato, la causa

diversa composizione;
che

il giudice del rinvio provvederà anche sulle

spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impu-

gnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2012.

deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in

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