Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3738 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33746/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC

avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e

difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da M.M. cittadino della Guinea, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito – nel modello C3 – che i motivi che l’avevano indotto ad espatriare erano dovuti all’epidemia di Ebola. Davanti alla Commissione ha riferito che il padre era morto di Ebola e lui stesso si era ammalato di Ebola, ma dopo essere stato dimesso dall’ospedale non aveva avuto più notizie della madre e della sorella e, quindi, si era deciso a partire con un amico del padre.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente credibile ma insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in particolare, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, la Guinea risulta attualmente un paese in fase di stabilizzazione e risulta che l’Ebola sia stato debellato e l’epidemia dichiarata sconfitta. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), per il mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente nel corso dell’udienza (che era stata regolarmente fissata), attesa l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il tribunale non aveva riconosciuto che la Guinea fosse un paese attraversato da violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato; (3) sotto un terzo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il tribunale non aveva valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, al fine di riconoscere la protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/20).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti) nell’istanza di audizione nel ricorso, ha precisato gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti, alla luce del fatto che il tribunale lo ha, in ogni caso, ritenuto credibile.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Guinea, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un approfondimento alternativo.

Sulla protezione umanitaria, va premesso che D.L. n. 130 del 2020, art. 15, quale disposizione transitoria così espressamente statuisce: “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (modifica art. 5, comma 6, TUI), e) (art. 19 TUI) ed f) (modifica art. 20 bis TUI) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 (cassazione con rinvio)”: L’interpretazione testuale della norma, confortata dall’esame della relazione illustrativa induce ad escludere l’applicazione immediata della novella ai giudizi davanti la Corte di Cassazione, in quanto espressamente esclusa dall’indicazione delle autorità amministrative e giurisdizionali davanti alle quali, invece, si applica. Il richiamo all’art. 384 c.p.c., comma 2 e al conseguente giudizio di rinvio, conferma tale interpretazione perchè introduce l’unica deroga normativa, conseguente alla natura di giudizio chiuso della fase di rinvio, alla predetta immediata vigenza della novella nei giudizi di merito.

Il terzo motivo sull’umanitaria, è inondate, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo i dedotti motivi di salute e mantenendo, il ricorrente, un radicamento familiare nel paese d’origine).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA