Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3737 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3737 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 11842-2013 proposto da:
CERBARO DORIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DI VILLA GRAZIOLI,

15,

presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO PICCOLI;
– ricorrente contro

COMUNE DI MONTESCUDAIO – POLIZIA MUNICIPALE, in
2017

persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –

2315

avverso la sentenza n. 109/2012 del TRIBUNALE di
LIVORNO – SEDE DISTACCATA di CECINA, depositata il
30/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 15/02/2018

consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

2

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 109/2012 del Tribunale di
Livorno – Sezione Distaccata di Cecina con ricorso fondato
su quattro ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’impugnava sentenza respingeva l’appello avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Cecina, che rigettava
l’opposizione

proposta

dall’odierno ricorrente avverso

verbale di accertamento di violazione all’art. 142, co. 8 del
C.d.S..
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 4 e 5
d.p.r. n. 495/1992, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione (in ordine alla corretta
installazione dell’apparecchiatura per il rilevamento della
velocità in rapporto alla tipologia della strada) in relazione
all’art. 360, primo comma , nn. 3 e 5 c.p.c..

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 , comma 2
C.d.S., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione all’art. 360 , nn. 3 e 5 c.p.c., il
tutto in ordine a pretesa mancata dimostrazione , da parte

limitazione di velocità.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa
applicazione del’art. 142, comma 6 bis C.d.S., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione all’art 360, comma primo nn. 3 e 5 c.p.c. quanto
alla dimostrazione di idonea segnalazione dei limiti di
velocità.
4.-

Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio si

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 126 bis , comma 2
C.d.S., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione all’art. 360, primo comma , nn. 3 e
5 c.p.c. quanto alla impossibilità di identificazione del
conducente del veicolo.
5.-

I suesposti motivi ( tutti prospettanti promiscuamente

censure di violazione e/o falsa applicazione di legge e
doglianze di carenze motivazionali ) possono essere trattati
congiuntamente attesa la loro connessione logica ed
argomentativa.

4

della P.A., della persistenza di ragioni per disporre la

Quanto alle censure mosse in ognuno degli esposti motivi in
ordine a pretese carenze motivazionali deve osservarsi
quanto segue.
Le censure, in punto, concernenti doglianze relative alle
pretese carenze motivazionali della gravata decisione sono:t

Tanto in quanto le svolte censure presuppongono come
ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile. prima della modifica
dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,
convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua delta detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Per il resto gli esposti motivi si limitano, nella sostanza, a
riproporre le medesime doglianze in ordine alle quali si è
già pronunciato congruamente il Giudice del merito.
La ripetizione di dette doglianze, sotto forma di pretese
violazioni di norme di diritto da parte della sentenza oggi
gravata, è del tutto infondata.

5

inammissibili.

Infatti la decisione del Giudice di appello risulta corretta ed
immune da vizi ed ha dato ampia e puntuale risposta, punto
per punto ( v. capi A, B e C della medesima) alle doglianze
della odierna parte ricorrente.
Per di più è stato acclarato che : a) la strada era classificata

velocità era imposto da ordinanza n. 17 del 9.2.2006 della
Provincia di Pisa ; c) i cartelli di . segnalazione dei limiti
risultavano da prova fotografica.
In ogni caso, pur lamentando pretesi (ma insistenti) vizi di
violazione di legge ad opera della sentenza impugnata, col
ricorso si ripropongono-in effetti-doglianze relative al merito
Quanto alla doglianza di violazione di legge deve rilevarsi
che nel ricorso vi è totale assenza di argomentazioni , sul
punto, in diritto.
Infatti, parte ricorrente -pur denunciando la violazione o
falsa applicazione di legge- non ha svolto, come doveva,
specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e
perché determinate affermazioni in diritto della sentenza
impugnata siano in contrasto con norme regolatrici o con
specifico orientamento e principio giurisprudenziale ( cfr., ex
plurimis : Cass. n. 635/2015).
In conclusione i motivi del ricorso vanno, nel loro
complesso, respinti.
6.- Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
6

giusto decreto prefettizio del 2.5.2006 ; b) il limite di

7.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

La Corte
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma i bis dello stesso
art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
27 settembre 2017.

Il Presidente
3/,.GGUri /
ti un

nano Giudizi
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

15 FEB. 2018

P.Q.M.

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