Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3737 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.G. e D.M.M., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

PELLICINI Piero, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv.

Francesco D’Astice in Roma, Via Eurialo, n. 10;

– ricorrenti –

contro

Z.A. e MI.Fr.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2495 in data

18 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “IL Tribunale di Varese, con sentenza in data 4 marzo 2002, costituiva a favore del fondo degli attori D.S.G. e M.M. una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico di quello dei convenuti Mi.Gi. e Z.A., condannando i primi al pagamento della relativa indennità; dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo del Mi. e della Z. ed a carico di quello del D.S. e della M.; condannava gli attori ad estirpare alcuni alberi piantati a distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale.

Proponevano appello il D.S. e la M., chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta e la dichiarazione dell’insussistenza di servitù di passaggio a carico del loro fondo.

Si costituiva Z.A., chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza. A seguito del decesso di Mi.Gi., avvenuto in data 17 aprile 2003, nell’udienza del 23 marzo 2004 veniva dichiarata l’interruzione del processo.

La Corte di Milano, con sentenza depositata in data 18 settembre 2008, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello.

Ha rilevato la Corte d’appello: che, a seguito del ricorso per riassunzione degli appellanti depositato in data 1 settembre 2004, era stata fissata la nuova udienza dell’11 gennaio 2005 ed assegnato il termine per la notifica fino al 20 dicembre 2004; che il ricorso per riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza erano stati ritualmente notificati in data 26 ottobre 2004 ad Z.A., mentre tali atti erano stati notificati in data 28 ottobre 2004 agli eredi di Mi.Gi. “collettivamente ed impersonalmente … presso l’ultimo domicilio del defunto”. Tale notifica – ha precisato la Corte d’appello – è inesistente, siccome effettuata impersonalmente, anzichè singolarmente a ciascuno degli eredi, nonostante fosse decorso più di un anno dalla morte del Mi.; e, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio di appello, non ritualmente riassunto nel termine prescritto nei confronti di tutte le parti, deve considerarsi estinto anche nei confronti dell’appellata Z..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso il D.S. e la M., con atto notificato il 29-30 ottobre 2009, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 303 cod. proc. civ., e lamenta che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del processo, giacchè il processo era stato riassunto nei confronti di almeno uno dei litisconsorti, Z.A..

Il motivo è manifestamente fondato, perchè la tempestiva riassunzione del processo interrotto, eseguito nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, ed i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari, nei cui confronti, in difetto di loro spontanea costituzione, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. 2^, 13 aprile 1988, n. 2938; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2002, n. 4488).

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, preliminarmente, non può essere disposto il rinvio della discussione, richiesto, con istanza in data 25 novembre 2010, dal difensore dei ricorrenti per consentire una definizione stragiudiziale della controversia, giacchè le ragioni che sorreggono l’istanza (avere le parti raggiunto un accordo transattivo, che necessita di essere perfezionato con un atto notarile di permuta di reciproche proprietà) non sono documentate;

che, d’altra parte, la decisione di questa Corte non preclude alle parti di formalizzare la permuta nell’ulteriore corso della controversia dinanzi al giudice del rinvio;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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