Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3737 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27222-2013 proposto da:

B.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

GUARISO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMSA – AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI SPA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO GOFFREDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2040/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/05/2013 R.G.N. 1949/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato FRANCESCO HERNANDEZ per delega verbale Avvocato

HERNANDEZ FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 30 maggio 2013) respinge l’appello di B.D. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1011/2010, di rigetto del ricorso del B., volto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla AMSA s.p.a. – Azienda Milanese Servizi Ambientali (d’ora in poi: AMSA).

La Corte d’appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la condotta addebitata come indicata nella lettera di contestazione (e non in quella di licenziamento) – consistente nel “trafficare” con una tanica da 20 litri di gasolio sistemata sotto un mezzo aziendale e nell’ammissione di avere, in più occasioni, asportato saltuariamente gasolio aziendale – deve ritenersi provata, in considerazione dell’attendibilità dei testi C. e Ca. e del mancato contributo probatorio offerto dai testi indicati dal B.;

b) quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal lavoratore ai suoi superiori C. e Ca., circa la commissione di altre sottrazioni di gasolio, va ricordato che, in base all’art. 2735 c.c. è ammissibile come prova anche una confessione stragiudiziale fatta oralmente a terzi e che, nella specie, i due suddetti superiori – da considerare testi attendibili, alla luce del complesso delle circostanze da loro riferite – dopo aver reso edotta la società datrice di lavoro di tali dichiarazioni del B. le hanno confermate in giudizio;

c) infine, va condivisa anche l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui l’assenza di danno economico – derivante dall’essere stato contestato soltanto un tentativo di impossessamento di pochi litri di gasolio aziendale – non può diminuire la gravità della condotta e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con la datrice di lavoro.

2. Il ricorso di B.D., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, AMSA s.p.a. – Azienda Milanese Servizi Ambientali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa considerazione e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla non corrispondenza dei fatti indicati nella lettera di contestazione con quelli di cui alla lettera di licenziamento.

Si sottolinea che la Corte d’appello non ha dato rilievo – omettendo ogni motivazione sul punto – alla palese violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare che si sarebbe verificata per il fatto che mentre nella lettera di contestazione per descrivere la condotta del B. è stato usata l’espressione “trafficava con una tanica” nella lettera di licenziamento è stata invece adoperata l’espressione “trasportava una tanica”.

Ebbene, mentre la prima espressione, nella sua genericità non potrebbe essere riferita anche al trasportare, la seconda, più specifica, sarebbe priva di riscontri nelle risultanze testimoniali. Tale questione è stata affrontata dalla Corte milanese facendo riferimento unicamente al fatto che per il giudizio la condotta da prendere in considerazione è solo quella descritta nella lettera di contestazione ma un simile approccio non consentirebbe di desumere la sussistenza dell’elemento intenzionale, particolarmente importante nella specie, visto che quello contestato è un tentativo di appropriazione del gasolio aziendale.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2729 c.p.c. (recte: c.c.); b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa considerazione e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla rilevanza delle deposizioni testimoniali di C. e Ca..

Si censura il percorso logico seguito dalla Corte territoriale per fare applicazione della prova presuntiva, contestandosi in particolare il mancato riferimento sul punto alle indicate deposizioni testimoniali.

1.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2735 c.c., b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa considerazione e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla sussistenza e rilevanza di una asserita confessione stragiudiziale del B.

Si sostiene che la Corte milanese non avrebbe considerato che le dichiarazioni al C. e al Ca. nell’immediatezza di una contestazione verbale, sono state rese senza il “rispetto dei canoni del contraddittorio formale” e che comunque sono state smentite dalle successive giustificazioni scritte rese dal B. in risposta della lettera di contestazione degli addebiti.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 604 del 1966, art. 5.

Si sostiene che, in considerazione dell’obiettiva incertezza della condotta contestata, la Corte territoriale, ai fini dell’onere probatorio, avrebbe dovuto fare corretta applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e avrebbe dovuto quindi disporre l’annullamento del recesso, dopo aver constatato che la datrice di lavoro non ha fornito prova piena della relativa legittimità.

2 – Esame delle censure.

2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3. In primo luogo va dichiarata l’inammissibilità di tutte le censure proposte direttamente o indirettamente sotto il profilo del vizio di motivazione perchè esse risultano prospettate in modo non conforme all’art. 360 c.p.c., n. 5, – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”, visto che la sentenza impugnata è stata depositata il 30 maggio 2013 e, quindi, dopo il giorno 11 settembre 2012 – in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

Ciò si verifica per una parte delle censure proposte nel primo e nel terzo motivo e per il secondo e il quarto motivo nella loro integralità.

Infatti, in tali ultimi motivi, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nelle rispettive intestazioni, il ricorrente, in sostanza, contesta inammissibilmente, rispettivamente, la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte territoriale per fare applicazione della prova presuntiva (secondo motivo) nonchè per ricostruire il comportamento addebitato al lavoratore e ripartire tra le parti il relativo onere probatorio (quarto motivo).

4. Il primo motivo, per la parte in cui si ipotizza una violazione di legge, è infondato.

4.1. Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, in tema di sanzioni disciplinari, l’esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale, nè si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell’interesse dell’incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa; pertanto, ben può il datore di lavoro nella lettera di licenziamento specificare meglio la condotta addebitata nella lettera di contestazione, sulla cui base il lavoratore è stato posto correttamente in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2011, n. 1145; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27842; Cass. 17 settembre 2008, n. 23739; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21912; Cass. 29 ottobre 2014, n. 23003; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21795).

4.2. Questa ultima evenienza è quella che si è verificata nella specie: lo stesso ricorrente riconosce, infatti, che l’espressione “trafficava con una tanica” usata nella lettera di contestazione degli addebiti è più ampia rispetto a quella “trasportava una tanica” adoperata nella lettera di licenziamento. Non possono quindi esservi dubbi sul fatto che il lavoratore sia stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, come afferma anche la Corte territoriale, non smentita sul punto dal ricorrente.

Quindi, è da escludere che si sia verificata una violazione dell’invocato L. n. 300 del 1970, art. 7.

5. Infondato è anche il terzo motivo, per la parte in cui si ipotizza la violazione dell’art. 2735 c.c..

Va, infatti, sottolineato che dalla sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha espressamente esaminato le dichiarazioni rese dal B. ai superiori e le ha valutate non quali prove legali bensì nel contesto delle altre risultanze probatorie, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi superiori in sede giudiziale ed ha anche spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili tali deposizioni testimoniali, alla luce del complesso delle circostanze da loro riferite (per casi analoghi, vedi: Cass. 7 settembre 2015, n. 17702; Cass. 15 dicembre 2008, n. 29316).

Ne consegue che la prospettata violazione di legge in realtà viene a contestare la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi che involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, tra le tante: Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).

3 – Conclusioni.

6. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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