Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3737 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16386/2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo

61 presso lo studio dell’avvocato Picciano Maria Grazia che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giammaria Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 15.4.2019, ha rigettato la domanda proposta da K.I., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stata, in primo luogo, rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo state le dichiarazioni del ricorrente ritenute credibili – costui aveva riferito di essersi dovuto allontanare dal paese d’origine per il rifiuto di sottoporre la sorella più piccola alla pratica della infibulazione, e per aver ricevuto in conseguenze di ciò delle minacce – e, comunque, in relazione alla mutata situazione politica del Gambia.

Con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria L. cit., ex art. 14, lett. c), il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Gambia.

Infine, al ricorrente non è stata concessa la protezione umanitaria, non essendo stata ritenuta sussistente una condizione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.I. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 commi 3, 4 e 5, 5 e 6, lett. a), artt. 7, 8, 12, 12, lett a), 14, 16 e 17, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di considerare che aveva dichiarato in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale che, essendo al momento della fuga dal paese d’origine solo diciasettenne, si era limitato a seguire le istruzione del fratello maggiore. Inoltre, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, aveva puntualmente circostanziato il proprio racconto e di non essersi rivolto alla Polizia in relazione al contesto socio-culturale in cui viveva, come dimostrato che in Gambia solo nel 2015 la pratica della infibulazione è diventata illegale.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

A prescindere dal rilievo che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile – e sul punto le censure del ricorrente si appalesano come di merito (vedi Cass. n. 3340 del 05/02/2019) – il ricorrente non ha colto la ratio decidendi da cui emerge che sin dal 2015, essendo mutata la situazione politica del Gambia, a seguito dell’elezione del Presidente Jammeh, la pratica della infibulazione è divenuta illegale, con la conseguenza che il ricorrente medesimo non ha più nulla da temere in caso di ritorno in patria, facendo lo stesso riferimento ad un contesto socio-culturale che ormai non esiste più.

Manifestamente infondata è, inoltre, la censura dell’omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla dichiarazioni rese dal richiedente in sede di Commissione territoriale, non avendo tali dichiarazioni una rilevanza decisiva.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che non è stata considerata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la situazione di instabilità politica del Gambia e la sua integrazione nel paese di accoglienza.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato, quanto alla dedotta situazione d’instabilità politica del paese d’origine, che questa Corte ha già affermato che, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, la dedotta condizione di vulnerabilità del richiedente non è stata minimamente correlata alla sua situazione personale.

Infine, si duole il richiedente che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, ma tale elemento, secondo il costante orientamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, non potendone, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, essendo le difese del ministero avulse dal caso concreto e quindi non correlate ai motivi svolti dal ricorrente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA