Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3736 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3736 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 24452-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente Contro
CMCT SAS DI CONTE MASSIMILIANO & C.,
EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 56/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 19.5.2010, depositata il
09/07/2010;

5L4 2

Data pubblicazione: 18/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
nei confronti di Equitalia Nomos spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato una
cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte non versate nell’anno 2002,
affermando l’efficacia della richiesta della contribuente di sanatoria ex art. 9 bis 1. 289/02,
ancorché non seguita dal tempestivo pagamento di tutte le rate.
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si articola su due motivi.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 24 D.Lgs. 546/92 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa accogliendo il motivo di impugnazione
della cartella per il quale l’originaria obbligazione tributaria (posta in esazione con la cartella
stessa) si sarebbe estinta a seguito della presentazione, da parte della contribuente, di istanza di
condono ex art. 9 bis 1. 289/02; secondo la difesa erariale tale motivo di impugnazione della
cartella sarebbe stato inammissibile, come eccepito dall’Ufficio tanto in primo grado che
nell’atto di appello, in quanto non contenuto nell’originario ricorso introduttivo ma proposto
solo con memoria illustrativa depositate sensi dell’articolo 32 D.Lgs. 546/92.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 9 bis 1. 289/02 in cui la
Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando, in accoglimento della tesi
della contribuente, che l’istanza di condono ex art. 9 bis 1.289/02 da questa proposta sarebbe
efficace pur in difetto del tempestivo di integrale pagamento di tutte le rate del condono.
Né la contribuente né il concessionario per la riscossione si sono costituiti in questa sede.
Il ricorso appare meritevole di accoglimento per l’assorbente considerazione che in questa sede
si deve rilevare d’ufficio il giudicato esterno formatosi sulla inefficacia della richiesta di
sanatoria avanzata dalla contribuente ai sensi dell’articolo 9 bis 1. 289/02 a seguito della
pronuncia dell’ordinanza n. 26437/11 della Quinta sezione civile di questa Corte, depositata il
7 dicembre 2011 (e dunque nella pendenza del presente giudizio di legittimità, introdotto con
ricorso notificato 1’11 ottobre 2011); con tale ordinanza (di cui si deve prendere cognizione
d’ufficio, vedi Cass. 30780/11: “Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è,
al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia
formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua
ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure
mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della

Ric. 2011 n. 24452 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società C.M.C.T. sas di Cnte Massimiliano e C. e

ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla
Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di
conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante
dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario.”)

questa Corte ha cassato la sentenza n. 39/33/2008 della Commissione Tributaria Regionale del
Veneto del 16/9/2008, depositata il 28/10/2008, con la quale era stato confermata in secondo
grado l’annullamento del diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di condono ex art. 9 bis I.

merito, ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente avverso il diniego del condono sul
presupposto del cui perfezionamento la sentenza qui gravata ha annullato l’ impugnata cartella
esattoriale.
Si propone quindi al Collegio di prendere atto del giudicato esterno formatosi sulla inefficacia
dell’istanza di condono ex art. 9 bis 1. 289/02 avanzata dalla contribuente e, in accoglimento
del ricorso, cassare la sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale
perché questa, preso a propria volta atto dell’inefficacia del condono della contribuente, rigetti
tale motivo di impugnativa della cartella esattoriale e si pronunci sugli altri motivi che siano
stati ritualmente riproposti nel giudizio di secondo grado. »;

che le parti intimate non si sono costituite;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, CAAA ‘ufo

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LLe
Così deciso in Roma il 2 gennaio 2014.

Cd-ACC4a

289/02 avanzata dalla società C.M.C.T. sas di Conte Massimiliano e C e, decidendo nel

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