Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3736 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3736 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 17199-2013 proposto da:
REINERI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO MARIELLA, rappresentato e difeso dagli
avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE SPIRITO MICHELETTA
TITA’;
– ricorrente nonchè contro
2017
2313

PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro
tempore;

2sk

– intimato –

(

avverso la sentenza n. 4351/2013 del TRIBUNALE di
TORINO, depositata il 27/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 15/02/2018

consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

ORICCHIO;

:2

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 4351/2013 del Tribunale di
Torino con- ricorso fondato su tre ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
L’impugnata sentenza, decidendo in sede di rinvio a seguito
della sentenza di questa Corte che cassava con rinvio
precedente sentenza del medesimb Tribunale (che aveva
dichiarato inammissibile la querela di falso presentata
avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. di
cui in atti) , rigettava la querela di falso e respingeva
l’appello avverso sentenza del Giudice di Pace che aveva
rigettato l’opposizione avverso il suddetto verbale di
accertamento.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione dell’art. 115 c.p.c..
Il motivo non può essere accolto.

3

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

Il Tribunale, con la sentenza oggi gravata innanzi a questa

Corte, ha -infatti- correttamente valutato e giudicato
facendo buon governo delle norme di diritto e dei principi
ermeneutici applicabili nella fattispecie.
In particolare la decisione ha verificato la mancanza di

dichiarata inammissibile) esaminata a seguito del rinvio
;operato) già a suo tempo operato da questa Corte.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che detta mancata prova
risulta oggettivamente giacchè la generica dichiarazione
(resa dal coniuge del sanzionato) che il furgone, in relazione
al quale vi fu accertamento

*di violazione, era in

autorimessa, non può in alcun modo equivalere al fatto esso si dirimente- che il medesimo furgone all’ora del
verbale era in luogo diverso da quello dell’accertamento.
Il rifermento, poi, alla pretesa inesatta valutazione delle
risultanze seguenti all’esame dei dischi cronotachigrafici
depositati all’udienza del 26 settembre 2012, è svolto con
censura del tutto perplessa e comunque inammissibile.
La stessa parte ricorrente, infatti, riconosce che i medesimi
dischi ” assolvono a funzioni diverse da quella di provare
che il veicolo si trovava o non si trovava in un certo luogo”.
Inoltre, decisivamente, è errato -nell’ipotesi- il riferimento
della lamentata violazione rispetto all’invocato parametro
normativo dell’art. 115 c.p.c..
4

prova in relazione alla proposta querela ( a suo tempo già

Infatti “in tema di valutazione delle prove, il principio del
libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e
116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento
di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la
denuncia della violazione delle predette regole da parte del

falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella
fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un
errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il
corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e
dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012.” ( Cass. civ.,
Sez. Terza , Sent. 12 ottobre 2017 n. 23940) .
Il motivo è, perciò, infondato e va respinto.
2.-

Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di

violazione del d.nn. n. 140/2012 e dell’art. 11 Disp. sulla
legge in generale in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
3.-

Con il terzo motivo si lamenta la violazione art. 11

d.m. 140 del 20 luglio 2012 in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c..
4.-

I due suddetti secondo e terzo motivo possono essere

trattati congiuntamente per la loro connessione, riferendosi
entrambi alla liquidazione della_ spese effettuata (per i soli
due giudizi di appello) con la sentenza oggi gravata.
5

giudice del merito non configura un vizio di violazione o

La doglianze si riferiscono, in sostanza, alla liquidazione dei
compensi a favore della Prefettura di Torino sotto il profilo
dell’applicazione delle tabella A del d.m. 20 luglio 2012
quanto alla prima sentenza di appello ( la n. 7643/2009) ed
all’entità di quanto liquidato per le fasi decisorie dei due

Le doglianze non possono ritenersi tali da essere accolte.
Innanzitutto i due motivi qui in esame difettano del tutto
dell’ossequio al noto principio di • autosufficienza e sono
carenti in punto di adempimento dell’onere di sufficiente
allegazione che , in ogni caso, incombeva alla parte
ricorrente in punto.
Manca, infatti, del tutto il dovuto riferimento -in ossequio al
principio di specificità- dell’interesse della parte rispetto alle
determinate liquidazioni e, quindi, al loro carattere
esorbitante per effetto dell’applicazione della suddetta
tabella di liquidazione.
La parte ricorrente avrebbe, difatti, dovuto dare contezza
dell’onere di allegazione ad essa incombente e, quindi, della
rilevanza a proprio sfavore della liquidazione per come
effettuata dal Giudice del rinvio.
Per il resto le doglianze

sono generiche e carenti di

specificità.
Entrambi i motivi in esame vanno, quindi, rigettati.
5.- Il ricorso va, quindi, rigettato.
6

giudizi di appello alla medesima Prefettura.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

La Corte
rigetta il ricorso .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
27 settembre 2017.

Il Presidente
(.k
Il F

o Giudiziario
ERI

DEPOSITATO IN

Roma,

.

CANCELLERIA

15 FEB. 2018

P.Q.M.

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