Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3736 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14712/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Xxi Aprile 38/b

presso lo studio dell’avvocato Valletta Alessandro che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Melogli Gabriele;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 2.04.2019, ha rigettato il ricorso proposto da A.A., cittadino dell’India, avverso il provvedimento emesso in data 14.11.2018 dall’Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con il quale era stato disposto, ai sensi dell’art. 18, par. 1, lett. b Regolamento di Dublino, il suo trasferimento in Germania, avendo ivi presentato domanda di protezione internazionale in data 4.05.2015.

Il giudice di merito ha rigettato il ricorso sul rilievo la richiesta di asilo era stata presentata per la prima volta in Germania, con la conseguenza che, a norma dell’art. 7 reg. Ue 604/2013, competente a valutare la domanda di protezione internazionale era proprio quest’ultimo Stato, a nulla rilevando che al richiedente fosse stato rilasciato un permesso provvisorio in Italia, dovendo l’invocato (dal ricorrente) art. 12 del regolamento citato intendersi riferito ad un permesso di soggiorno rilasciato all’esito della valutazione della domanda di protezione internazionale e non provvisorio. Diversamente argomentando, la norma che prevede la competenza del primo paese in cui è presentata la domanda non potrebbe mai trovare applicazione poichè sarebbe sempre superata da un permesso provvisorio, inevitabilmente ed immediatamente correlato alla richiesta di protezione in altro paese.

Ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidandolo ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Espone il ricorrente che l’art. 12 del regolamento UE 604/2013, nel far riferimento al titolo di soggiorno in corso di validità, ai fini dell’individuazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione, non specifica di intendere solo quello rilasciato a seguito di domanda di protezione internazionale, potendo quindi riguardare anche il permesso provvisorio.

Ne consegue che dovrebbe applicarsi il criterio che in caso di più permessi (anche provvisori) rilasciati, è competente lo Stato membro il cui permesso ha una scadenza più lontana, che non può che essere l’Italia, atteso che il permesso provvisorio rilasciato in Germania deve ritenersi ormai scaduto, essendo passati più di tre anni dalla presentazione ivi della domanda di protezione internazionale. 2. Il motivo è infondato.

Va osservato che l’art. 12, comma 1 del regolamento Ue n. 604/2013 prevede che se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

Se è pur vero che tale norma non specifica la tipologia del titolo di soggiorno a cui fa riferimento, tuttavia, non può certo ritenersi che tra i titoli di soggiorno idonei a determinare il radicamento della competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale possa rientrare il permesso provvisorio, il quale viene normalmente rilasciato da ciascuno Stato membro a seguito dell’avvenuto deposito, da parte del migrante, della domanda di protezione internazionale, e per il solo periodo strettamente necessario in attesa che intervenga la decisione degli organi a ciò competenti.

E’ quindi evidente che l’art. 12 del regolamento comunitario in oggetto abbia inteso riferirsi ad altri titoli di soggiorno, autonomi e non riconducibili alla domanda di protezione internazionale (mentre il permesso provvisorio rilasciato dopo il deposito di tale domanda ha uno stretto legame con la medesima), che attribuiscono al cittadino straniero una certa stabilità (corrispondente alla durata dello stesso titolo) nella permanenza nel territorio di uno stato membro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in disposito.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in e 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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