Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3734 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica

– della Provincia di Roma, in persona del Direttore Generale in

carica, elettivamente domiciliata in Roma via Giacomo Puccini 9

presso lo studio dell’avv. Perrone Leonardo e rappresentato e difeso

giusta procura speciale in calce al ricorso dallo stesso e dall’avv.

Rosi Francesco;

– ricorrente –

contro

Comune di Valmontone, Servizio Tributi, in persona del Sindaco in

carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Izzo Carlo Guglielmo ed

elett.te domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma viale

Bruno Buozzi 47;

– controricorrente –

avverso la sentenza 143/01/04, depositata il 4.11.04, della

Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Lette le conclusioni scritte della difesa per conto del ricorrente la

quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della

sentenza impugnata con vittoria delle spese processuali.

Lette le conclusioni scritte della difesa del controricorrente, che

ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni consequenziale

statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per il rigetto

del ricorso perchè manifestamente infondato con le pronunce

consequenziali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’IACP della Provincia di Roma presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento e liquidazione con cui il Comune di Valmontone gli aveva chiesto il pagamento dell’ICI oltre interessi e sanzioni per il periodo di imposta 1995, con riferimento a 114 alloggi situati nel territorio comunale. La commissione rigettava il ricorso. Proponeva appello l’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale pubblica – della Provincia di Roma, subentrata all’IACP, ribadendo le tesi esposte in primo grado: Il Comune resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza l’A.T.E.R. ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi. Il Comune resiste con controricorso. L’Ater ha quindi depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs n. 504 del 1992, artt. 1, 310 e 11 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria, parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la CTR afferma che, avendo “presentato idonea dichiarazione con cui ha esposto tutti gli immobili detenuti nel territorio del Comune di Valmontone”, l’Istituto per l’edilizia sarebbe rimasto pregiudicato da tale dichiarazione, costituente una dichiarazione di scienza che fa prova contro la parte da cui proviene. L’assunto della CTR sarebbe invece erroneo – questa è nella sostanza fa ragione di censura – perchè la dichiarazione in questione, contrariamente alla valutazione della CTR, non sarebbe in realtà idonea ai fini ICI non essendo conforme ai requisiti previsti dalla legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4).

La censura è inammissibile innanzitutto per difetto di “autosufficienza del ricorso”. Ed invero, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al contenuto di un atto, non può limitarsi a specificare la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione e soprattutto deve assolvere l’onere di riportare – mediante l’integrale trascrizione – il contenuto dell’atto medesimo in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza impugnata ed a consentire l’apprezzamento da parte del giudice di legittimità della fondatezza di tali ragioni. Il controllo deve essere infatti svolto sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, mediante l’accesso a fonti esterne e l’esame diretto degli atti di causa.

Inoltre, la censura è altresì inammissibile in quanto, nel denunciare l’inidoneità della dichiarazione in questione, la ricorrente mira, nella sostanza delle cose, ad un accertamento, di fatto, delle risultanze processuali che è precluso in sede di legittimità, così come è precluso il potere di riesaminare il merito della causa in quanto la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito.

Quanto alla seconda doglianza, articolata anch’essa sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, art. 1350 c.c., L. n. 865 del 1971, art. 35) nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria, va rilevato che, ad avviso della ricorrente, la sentenza sarebbe comunque infondata “nella parie in cui ha rigettato il secondo motivo di appello dell’ATER concernente gli immobili edificati sulle aree del Comune in regime di superficie senza che fosse stato costituito con atto scritto il relativo diritto reale in capo all’IACP”.

La censura è manifestamente infondata. Al riguardo, occorre premettere che il presupposto del prelievo tributario, che è correlato all’obiettiva esistenza di un bene immobile, è costituito, come risulta dal dettato testuale della legge (v. D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1), dal possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Nella stessa legge, all’art. 3, manca un esplicito riferimento al superficiario quale soggetto passivo dell’ICI anche se il legislatore, individuato nel concedente il soggetto passivo dell’imposta, accordandogli al tempo stesso un diritto di rivalsa nei confronti del superficiario, viene in effetti a colpire quest’ultimo che in tal modo risulta il soggetto effettivamente inciso dal tributo.

A riguardo, così come hanno insegnato le Sezioni Unite assai recentemente, “occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l’ICI, sarà dovuta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E ciò per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile nè come area edificabile, nè come terreno agricolo (cfr. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. b) e c), non rientra nel novero di quei beni che il cit. D.Lgs., art. 1, dichiara tassabili ai fini ICI” (Sez. Un. n. 28160/08 in motivazione).

Ne deriva che, ai fini che interessano la controversia in esame, ovvero ai fini dell’identificazione del soggetto passivo dell’ICI, non rileva affatto vicenda riguardante il trasferimento del diritto di superficie, inteso come jus ad aedificandum, ma l’esistenza di una proprietà superficiaria nata successivamente alla esecuzione del fabbricato, situazione quest’ultima che nel caso di specie è stata accertata dal giudice e non è rivalutabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto.

Sul punto, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso” (Cass. nn. 11460/02). Ed invero “la realizzazione del fabbricato importa la acquisizione di una proprietà superficiaria sullo stesso da parte dell’ente concessionario (e, successivamente, degli eventuali aventi causa di questo) e rende, consequenzialmente, applicabile nei confronti di tale ente (e dei suoi possibili successori) il tributo considerato (cfr. Cass. nn. 11417/04, n. 11418/04, n. 5802/99, n. 6809/99, n. 7273/99, n. 10137/00).

Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per Cassazione in esame, siccome manifestamente infondato, deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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