Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3734 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ESTEIRE A.G. di Audisio Maria Rosa e C. s.a.s, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Tacito n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Macioci Claudio, dal

quale e’ rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Bassino

Vittorio, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE SAN QUIRICO DI NUGNES & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata In Roma, via S.

Alberto Magno n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Severini Gaetano,

dal quale e’ rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Maria

Prato, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 630/09,

depositata in data 27 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la ESTEIRE AG di Audisio Maria Rosa & C. s.a.s. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 630 del 2009, depositata in data 27 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto dalla Immobiliare San Quirico di Nugnes & C. s.a.s. avverso la sentenza del Tribunale di Mondovi’, depositata il 21 dicembre 2005, e ha quindi respinto la domanda della ESTEIRE AG di Audisio Maria Rosa & C. s.a.s. volta a sentir riconoscere il suo diritto ad esercitare il passaggio su una strada comune per l’accesso ai propri fondi, a prescindere dalla destinazione agricola o residenziale dei detti fondi;

che la ricorrente svolge un unico motivo di ricorso, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1366 e 1367 cod. civ., dolendosi della interpretazione data ad un rogito del 1934;

che la Immobiliare San Quirico di Nugnes & C. s.a.s. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso, e ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta relazione, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Si rileva che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 27 aprile 2009, e cioe’ nel vigore dell’art. 366-bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4).

Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non contiene invece il prescritto quesito di diritto, il quale non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. , introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Cass., S.U., n. 20409 del 2008). Ne’ la necessita’ del quesito viene meno per il caso in cui, come in quello di specie, il motivo di ricorso sia unico (Cass., S.U., n. 19444 del 2009).

La dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che deve preliminarmente essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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