Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3734 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28354-2013 proposto da:

C.L. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ERITREA 9, presso lo studio dell’avvocato GERARDO PICICHE’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIA CAVOLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MELINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TUNTAR, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 941/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2013 R.G.N. 568/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato GERARDO PICICHE’;

udito l’Avvocato VALERIA CAMINADA per delega Avvocato TUNTAR PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società C.L. srl in data 31.3.2011 aveva licenziato M.G. per avere questi prestato attività lavorativa in favore di terzi, durante il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione guadagni, per tal via lucrando sul sostegno economico e pregiudicando, in ragione della attività svolta, il proprio stato di salute.

2. La Corte di Appello di Torino, adita dal lavoratore, in riforma della sentenza del Tribunale di Novara, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento ed ha condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, commisurandolo alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre accessori.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che: la prestazione lavorativa del M. era sospesa non in ragione delle sue condizioni di salute ma per effetto del collocamento in cassa integrazione; non era stato dimostrato che il M. avesse prestato attività di lavoro a favore di terzi in giornate ulteriori rispetto a quelle oggetto del controllo effettuato dalla società Trium per conto della datrice di lavoro; le attività descritte nella lettera dí contestazione e oggetto di riproduzioni fotografiche non risultavano incompatibili con le prescrizioni del Servizio di Prevenzione della ASL di Novara che aveva dichiarato l’inidoneità del M. allo svolgimento di mansioni comportanti movimentazione manuale di carichi e/o il mantenimento di postura eretta o con altre posture con sovraccarico biomeccanico delle ginocchia per tempi prolungati e continuativi; nella lettera di contestazione non v’era alcun riferimento alla violazione del divieto di svolgere attività di lavoro, imposto dal D.L. n. 86 del 1988, art. 8 convertito con modificazioni in L. n. 160 del 1988; la violazione di detta disposizione non poteva ritenersi consumata in casi, quali quello in esame, in cui non era stato dimostrato lo svolgimento di attività di lavoro subordinato; in ogni caso, al più, la violazione di tale divieto avrebbe potuto comportare conseguenze nell’ambito del rapporto previdenziale e non anche in quello di lavoro; trovava applicazione la L. n. 300 del 1970, art. 18.

4. Avverso detta sentenza la srl C.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso M.G..

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Sintesi del motivo.

7. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 in relazione alla L. n. 164 del 1975, art. 2 per avere la Corte territoriale, pur consapevole del “perdurante ” intervento della C.I.G.S. in favore del M., liquidato il danno nella misura corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione nonostante il M. “per larga parte di tale periodo” avesse diritto non alle retribuzioni ma alla integrazione salariale, dovuta dall’Inps e non da essa società.

8. In sostanza la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento seguiva il ripristino senza soluzione di continuità della situazione giuridica del M., già incluso tra i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, la sospensione dell’obbligo retributivo dì essa società e il diritto del lavoratore alle utilità collegate allo stato di quiescenza attiva del rapporto di lavoro, tra le quali la prosecuzione della fruizione della integrazione salariale.

9. Le censure formulate dalla ricorrente sono infondate.

10. La società, infatti, avrebbe dovuto eccepire già nel giudizio di primo grado l’inapplicabilità del regime risarcitorio pieno previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18e riproporre siffatta eccezione nel giudizio di appello.

11. Va rilevato che la questione relativa alla sospensione del rapporto di lavoro per effetto della C.I.G.S. non risulta essere stata posta dalla odierna ricorrente, ma dal M. al solo fine di affermare la legittimità della attività prestata durante la sospensione dal lavoro.

12. In ogni caso, ove pure siffatto tema fosse stato introdotto nei giudizi di merito, e, segnatamente nel giudizio di appello, la questione della esclusione, ovvero della riduzione, delta indennità risarcitoria per il periodo di operatività della sospensione del rapporto di lavoro per intervento della C.I.G.S. è stato posto nel ricorso in esame solo in via astratta e senza alcuna specificazione e precisazione in ordine al tempo di operatività della sospensione del rapporto di lavoro e dell’integrazione salariale.

13. Le spese seguono la soccombenza.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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