Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3732 del 25/02/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 3732 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 21140-2014 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ROMA, con
ordinanza n. 5444/2014 depositata il 22/05/2014 nella
2015

causa tra:

494

FARMACIA EREDI RICCIONI S.A.S.;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro

R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., SOCIETA’

Data pubblicazione: 25/02/2016

I ,
..: _

ITALIANA PER LE CONDOTTE D’ACQUA S.P.A., MILANO

.

ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.,
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A., SOCIETA’
ASSICURATRICE EDILE S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI
S.P.A.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte Sostituto Procuratore
Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la
Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, in
accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione del
giudice ordinario a conoscere della domanda di
risarcimento danni proposta dalla Farmacia Eredi
Riccioni s.a.s. contro R.F.I. – Rete Ferroviaria
Italiana – più altri.

– resistenti non costituitisi in questa fase –

,
,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il T.A.R. Lazio, adito in riassunzione all’esito della declaratoria di
difetto di giurisdizione emessa dal Tribunale di Roma con pronunzia
2/1/2012 [resa su domanda proposta dalla società Farmacia Eredi Riccioni
s.a.s. -titolare della farmacia con sede (fino all’8/1/2005) in via Achille
Venturini 149 Roma- nei confronti della concessionaria pubblica società TAV
s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della

realizzazione del tratto urbano della linea ferroviaria Alta Velocità RomaNapoli»)], in ragione della ravvisata «giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo», con ordinanza del 22/5/2014 ha sollevato conflitto
negativo di giurisdizione.
Il suindicato t.a.r. ha ritenuto non rientrare «nella giurisdizione
esclusiva del G.A. un ricorso diretto, in via principale, a lamentare la lesione
dei diritti soggettivi patrimoniali vantati dal titolare di un’impresa ( nella
specie una farmacia ) in conseguenza di un comportamento meramente
materiale posto in essere dalla P.A. nell’esecuzione dell’opera pubblica
ovvero nella quantificazione di somme risarcitorie o indennitarie offerte ai
danneggiati o, in alternativa ipotesi, ad ottenere il riconoscimento del diritto
soggettivo all’indennizzo ex art. 46 I. n. 2359/1865».
Ha altresì ravvisato sussistere «la giurisdizione del Giudice Ordinario
sia con riferimento alle domande risarcitorie svolte dalla Farmacia Eredi
Riccioni s.a.s., sia con riferimento alle domande di manleva spese da R.F.I.
S.p.a. verso Condotte d’Acqua S.p.a. e da quest’ultima nei confronti delle
diverse compagnie assicurative ‘chiamate” nel presente giudizio, essendo
ancor più evidente con riferimento a queste ultime … l’assenza totale di ogni
profilo pubblicistico-autoritativo nelle questioni inerenti ai diritti assicurativi
nascenti da polizze stipulate dalla ditta esecutrice dei lavori, controversie
meramente privatistiche ( prescrizione dei diritti nascenti dalla polizza,
difetto di copertura assicurativa, nozione e limiti del rischio assicurato,
massimali ecc. ) che, per quanto obiettivamente connesse all’accertamento
dei fatti generativi della responsabilità della ditta assicurata, non possono
per ciò solo essere trattate dal giudice Amministrativo, stante il carattere
imperativo e cogente delle norme che definiscono i diversi ambiti

I

«prolungata cantierizzazione della zona» per i «lavori per la

giurisdizionali, non derogabili né valicabili per mere ragioni di connessione
(e cioè di mera opportunità di trattazione contestuale)».
Con requisitoria scritta del 23/2/2015 il P.G. presso la Corte Suprema
di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a
conoscere della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto va nel caso risolto con l’affermazione della giurisdizione

Come queste S.U. hanno già avuto più volte modo di affermare, la
giurisdizione va determinata sulla base della domanda, con la specificazione
che, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo,
rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il

petitum

sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione
della concreta pronuncia che si chiede al giudice quanto bensì in funzione
della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in
giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ( v. Cass.,
Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902;
Cass., Sez. Un., 25/6.1010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un.,
7/4/2015, n. 6916).
Si è altresì precisato che, ai fini del riparto della giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono a
quest’ultimo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel
senso che non vi rientra “ogni controversia” in qualche modo concernente
una materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo
sufficiente il dato della mera attinenza della controversia alla materia, bensì
soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione
di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di
pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un.,
25/2/2011, n. 4614).
Come correttamente indicato nell’ordinanza che ha elevato il conflitto
negativo di giurisdizione in esame, si è da queste S.U. ulteriormente posto
in rilievo che nell’attuale assetto costituzionale, successivamente alla
sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, la giurisdizione esclusiva non è in
particolare estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non esercita alcun
potere pubblico, dovendo essere riconosciuta la giustiziabilità avanti

2

dell’A.G.O.

,

all’A.G.O. delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati
come illeciti ex art. 2043 c.c. e a fronte dei quali, per non avere la P.A.
osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non può
che definirsi di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e
provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione,
quando essi non costituiscano oggetto del giudizio, per essersi fatta valere
in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico, suscettibile

casi il giudice ordinario non solo condannare l’amministrazione al
risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite
interno delle sue attribuzioni ( cfr. Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117,
che ha affermato la giurisdizione dell’A.G.O. con riferimento all’azione
promossa da privato per il ripristino del piano stradale, che a seguito delle
opere di manutenzione da parte del Comune era stato rialzato,
modificandosi il regime di deflusso delle acque, con conseguenti allagamenti
delle abitazioni ), giacché la domanda non investe in tal caso scelte ed atti
autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in
conformità con le normali regole di diligenza e prudenza ( cfr. Cass., Sez.
Un., 28/11/2005, n. 25036 ), nel rispetto del principio del neminem laedere
(cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n.
22521).
Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene a domanda della società
Farmacia Eredi Riccioni s.a.s. di risarcimento dei danni «derivanti dai
cantieri aperti per i lavori dell’Alta Velocità», lamentati >, né a mettere «in discussione, neanche incidenter tantum, i
provvedimenti amministrativi di approvazione dei relativi lavori pubblici: al
contrario si critica il credito risarcitorio ( rectius indennitario ) adottato da
TAV s.p.a.».
A tale stregua, la domanda non attiene sotto alcun profilo all’esercizio
dei poteri pubblici.
Trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio, non è a
farsi luogo a pronunzia in ordine alle relative spese.

P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O.

Roma, 17/11/2015

..

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