Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3732 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3732 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25256-2016 proposto da:
DIGREGORIO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO
GRANDE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente avverso la sentenza n. 227/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il
06/05/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Alfredo Digregorio propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Basilicata che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera.
Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente
avverso l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa
pronunzia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4
c.p.c.: di fronte alla censura svolta nei confronti della CTP per
non aver trattato quest’ultima il ricorso con riguardo al difetto
di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, i giudici
di appello avrebbero eluso il problema, fornendo a loro volta
una motivazione apparente;
che, con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione
degli artt. 156, comma 2, 132 comma 1 n. 4 e n. 5 c.p.c., 118
disp. att. c.p.c. e 36 comma 2° nn. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., giacché la CTR avrebbe
omesso di palesare i motivi in fatto e in diritto posti a base
della propria decisione;
che, con l’ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 67 e 68 DPR n. 917/1986,
censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando il
Ric. 2016 n. 25256 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

fatto che la plusvalenza non avrebbe tenuto conto del
meccanismo di legge, che prevedeva come valore di acquisto il
valore di mercato nel quinto anno anteriore;
che l’intimata non si è costituita;
che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, il

i carichi relativi all’avviso di accertamento oggetto di
controversia, documentando la formalizzazione della
dichiarazione nonché il rispetto dei termini di adempimento, ai
sensi dell’art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni
dalla I. n. 225/216;
che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
integra una rinuncia al giudizio, ribadita dall’istanza presentata
a questo Corte, compatibile con la procedura camerale e
formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali,
che esplica effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391
cod. proc. civ. (Sez. 6-3, n. 6418 del 30/03/15);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017
Il Pre idente
Dr. Marcel Iacobellis

ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata per

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