Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3732 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23876-2018 R.G. proposto da:

EDIL EROICO di E.A. s.a.s., in liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempore, E.A., rappresentata e

difesa, per procura a margine del ricorso, dall’avv. Lucio Modesto

Maria ROSSI, presso il cui studio legale sito in Caserta, al corso

Trieste, n. 63, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 403/23/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata in data 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa ai fini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2010 emesso a seguito di accertamento induttivo operato dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Edil E. di E.A. s.a.s., in liquidazione, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo, quanto al difetto di contraddittorio, che l’accertamento con cerneva essenzialmente tributi non armonizzati in relazione ai quali il contraddittorio non era obbligatorio, mentre con riguardo all’IVA le doglianze erano generiche e comunque palesemente pretestuose; riteneva, quindi, infondato il lamentato difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo, in quanto “sottoscritto da funzionario dell’Ufficio, della carriera direttiva, delegato in forza di anteriore ordine di servizio”; quanto al merito dell’accertamento, che l’accertamento induttivo era giustificato dalla irragionevolezza della gestione, che l’appellante si era limitata a prospettare questioni solo marginali, che la percentuale di ricarico era stata applicata in maniera prudenzialmente modesta anche in ragione del periodo di attività accertato, immediatamente precedente alla messa in liquidazione della società.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società contribuente con tre motivi, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in quanto la delega rilasciata dal Direttore dell’Agenzia delle entrate non riportava il nominativo del funzionario che quell’atto aveva sottoscritto, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, è infondato in quanto si pone in contrasto con il principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

1.1. Quanto alla qualifica del funzionario delegato, cui la ricorrente fa riferimento nella memoria, la censura è inammissibile in quanto, anche a voler prescindere dal rilevare la mancata contestazione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che ha dato atto che “l’accertamento per cui è causa è stato sottoscritto da funzionario dell’Ufficio, della carriera direttiva”, la ricorrente non ha neppure indicato in quale atto del ricorso originario ha sollevato la relativa eccezione; indicazione nella specie assolutamente necessaria alla luce del rilievo che è la stessa ricorrente ad affermare (ricorso, pag. 4) che nella memoria depositata in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, “la società contribuente ribadiva la inidoneità della delega impersonale esibita dall’Ufficio da ritenersi “illegittima” (…) giacchè “priva del nominativo del soggetto delegato””, senza alcun riferimento alla questione della qualifica del predetto delegato.

2. Il secondo motivo è, invece, incentrato sul difetto di contraddittorio endoprocedimentale, dalla ricorrente dedotto in violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

3. Nella specie l’accertamento ha avuto ad oggetto esclusivamente l’IVA in quanto, così come dedotto dalla ricorrente, “ai fini del reddito imputabile ai soci, così come ai fini IRAP, non venivano contestate maggiori imposte evase risultando la perdita dichiarata, così come il valore della produzione, superiori ai maggiori ricavi accertati”. Al riguardo deve premettersi che una simile circostanza esonera dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, posto che in caso di accertamento ai soli fini IVA non ricorre il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, atteso che l’atto impositivo non implica una rettifica del reddito dell’ente e, quindi, di quello dei soci (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6531 del 16/03/2018, Rv. 647469).

4. Ciò posto, osserva il Collegio che il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.

4.1. Invero, la ricorrente, pur condividendo i principi giurisprudenziali in materia, ai quali si era ispirata la Commissione d’appello, secondo cui “in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione

del contraddittorio endoprocedimentale da parte

dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015 e, per la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 65, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071). In tali termini si è espressa anche la Corte di Giustizia UE, sez. V, nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, affermando che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

4.2. Si è altresì precisato che “In tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27420 del 29/10/2018, Rv. 651436 – 01).

4.3. Orbene, mentre la statuizione impugnata risulta adottata in conformità ai citati arresti giurisprudenziali, avendo la CTR affermato che “quanto all’IVA le doglianze sono rimaste del tutto generiche, e comunque palesemente pretestuose” in quanto “le eccezioni del contribuente non incidono sulla sostanza (dell’accertamento), ma si limitano a vicende e questioni marginali”, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto delle ragioni addotte nel giudizio di merito a sostegno della necessità del contraddittorio endoprocedimentale, così impedendo a questa Corte il necessario vaglio di fondatezza del motivo, essendo del tutto insufficiente allo scopo il richiamo operato a pag. 14 del ricorso ai motivi di illegittimità dell’atto impositivo dedotti in primo grado, genericamente indicati come “assenza di presupposti – difetto assoluto di prove – violazione D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42 – violazione L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 12”, con rinvio all’originario ricorso (“v. ricorso motivo n. 2, pagg. 5 e segg.”) che neppure ha allegato al ricorso per cassazione (come avrebbe potuto fare in base alle “raccomandazioni” di cui al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015).

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto che quelle addotte dall’amministrazione finanziaria a fondamento dell’espletato accertamento induttivo fossero presunzioni qualificate da gravità precisione e concordanza, in quanto applicazione dello studio di settore, come tale “inidoneo a fondare un accertamento induttivo di maggiori ricavi non costituendo lo “studio di settore” un elemento certo di prova, nè una presunzione qualificata ma una semplice “praesumptio hominis” e pertanto inidonea a sorreggere un accertamento in assenza di ulteriori riscontri” (ricorso, pagg. 18 e 19).

6. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la CTR ha accertato che l’accertamento fiscale era stato condotto con metodo analitico-induttivo “giustificato dalla irragionevolezza della gestione” e non a mezzo di studio di settore. Nè ad una diversa conclusione può condurre l’affermazione contenuta nell’avviso di accertamento di applicazione del “ricarico minimo da studio di settore (18%)”, posto che dal contenuto della sentenza impugnata emerge che tale percentuale di ricarico era quello indicato dalla società contribuente nella dichiarazione dei redditi, conforme a quello minimo risultante dagli studi di settore.

7. In estrema sintesi il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio dell’intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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