Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3732 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.13/02/2017),  n. 3732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25449-2013 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale per Notaio;

– ricorrente –

contro

D.B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell’Avvocato

HARALD MASSIMO BONURA, che lo rappresenta e difende, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3383/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2013 R.G.N. 11016/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega Avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito l’Avvocato BONURA HARALD MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. – da D.B.A., giornalista con qualifica di inviato speciale presso (OMISSIS), intesa a conseguire l’accertamento dell’intervenuto demansionamento per effetto della assegnazione alla testata giornalistica regionale, dal marzo 2003. Condannava, quindi, la società ad assegnare la lavoratrice a mansioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza ed a risarcirle il danno biologico nonchè il danno patrimoniale nella misura pari al 50% della retribuzione dal 1/1/2003 al 8/8/2005.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. sulla base di unico motivo.

Resiste con controricorso l’intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art.378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 e 420 c.p.c. dell’art. 2103 c.c. e dell’art.11 c.n.l.g. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3 nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Critica gli approdi ai quali sono pervenuti i giudici dell’impugnazione per aver acriticamente posto a fondamento del decisum la prospettazione della vicenda lavorativa fornita dalla D.B., tralasciando di considerare la diversa versione dei fatti fornita dalla società, confortata da univoche prove di natura documentale e testimoniale.

Deduce che a seguito della cessazione di produzione di servizi esterni da parte di (OMISSIS), la ricorrente si era offerta di prestare la propria attività presso la Testata Giornalistica Regionale (TGR) nel cui contesto non avrebbe potuto continuare a svolgere le mansioni di inviato speciale, e la cui revocabilità era stata, peraltro, specificamente pattuita fra le parti e successivamente sancita ex art. 11 c.n.l.g. in data 11/4/2001. Argomenta, quindi, in ordine alla insussistenza di un demansionamento posto che il mutamento di mansioni sarebbe stato disposto con il consenso del lavoratore, dolendosi, da ultimo, in ordine alla pronuncia emessa in relazione alla domanda risarcitoria ritenuta da un canto, non provata, dall’altro oggetto di liquidazione in misura “spropositata”.

2. Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare (vedi ex aliis in motivazione, Cass. 23/1/2013 n. 1593), i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata devono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non debba necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n.13830).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

3. Orbene, i suindicati principi risultano vulnerati dalla società ricorrente.

Invero, l’esposizione dei fatti appare frammentaria e priva di completezza, e le critiche formulate risultano affidate ad un parziale richiamo a risultanze probatorie di natura testimoniale e documentale, nella carenza di alcuna specifica correlazione fra le ragioni addotte a fondamento della pronuncia impugnata, e quelle formulate a sostegno del ricorso.

Manca, quindi, l’esatta individuazione del capo di pronunzia censurata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione che la costante giurisprudenza di questa Corte pone quale requisito di ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 25/9/2009 n. 20652).

Il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, (vedi Cass. 22/9/2014 n.19959), così come verificatosi nella specie.

4. Ciò a tacere degli ulteriori profili di carenza di specificità che connotano il ricorso laddove omette di riportare, secondo modalità ispirate a criteri di completezza, le dichiarazioni testimoniali richiamate e di specificare, con riferimento al contratto collettivo cui si fa richiamo, la sede processuale del contratto integrale. Tanto in violazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui (Cass. Sez. Lav. 26/9/2016 n. 18866, Cass. 4.3.2015 n. 4350) nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, non potendo a tal fine, considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.

In definitiva, il ricorso, per le suesposte argomertazioni, non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità.

Il governo delle spese inerenti al presente giudizio segue, infine, il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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