Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3732 del 08/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 08/02/2019), n.3732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22836-2013 proposto da:

L.E., L.R., L.G., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 376/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato CONTESTABILE che ha chiesto

l’accoglimento e deposita a fine discussione il ricorso memorie di

replica;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

è comparso l’Avvocato VARI’ difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E., G. e L.R. impugnavano la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di Euro 192.558,26 pretesi a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale in conseguenza della registrazione della sentenza n. 6232/07 emessa dal Tribunale di Roma.

La CTP accoglieva il ricorso.

Avverso al sentenza proponeva appello l’ufficio.

La CTR del Lazio con sentenza n. 376/01/12 depositata il 16.10.2012 accoglieva il ricorso su presupposto che gli atti prodromici alla cartella fossero stati regolarmente notificati al portiere e nessun vizio proprio fosse ravvisabile nella cartella impugnata.

Nei confronti della suddetta pronuncia i contribuente propongono ricorso per cassazione affidato a 11 motivi.

Resistono Equitalia Sud s.p.a. e Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, e art. 148 c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, commi 3 e 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo e quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, art. 139, commi 3 e 4, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e art. 148 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, commi 3 e 5 e del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nei sei motivi i ricorrenti lamentano che la CTR abbia erroneamente ritenuto regolare la notifica di tre avvisi di accertamento, presupposti della cartella impugnata consegnati al portiere dello stabile in busta chiusa, sebbene non si fosse dato atto dell’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, nè vi fosse prova della spedizione della raccomandata informativa, ritenendo prova idonea a quest’ultimo fine l’indicazione del numero di raccomandata trascritto su ciascun avviso di liquidazione.

Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse.

Esse sono fondate.

La notifica è stata eseguita tramite messo notificatore.

6.1. La Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013 dep. il 26/02/2014 2014; Cass. n. 22151 del 27/09/2013). La Corte di legittimità ha, poi, affermato che l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta. Ciò attesa la funzione dell’avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel medesimo art. 139 c.p.c., comma 2, ma pur sempre da altri di peculiare intensità: l’atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal comma 2 per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell’atto; ed un tale minor grado di conoscibilità, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l’ipotesi contemplata dall’art. 140 c.p.c., esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l’attività notificatoria si è svolta e compiuta (Cass., Sez. U, n. 18992 del 31/07/2017Cass. n. 1366 del 25/01/2010; Cass. n. 19366 del 21/08/2013; Cass. 8293/2018).

6.2. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica: tale è l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte che, tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, n. 3 del 2010, comma 3 (ora 4), – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione – ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del cit. art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 2868/17; Cass. 25079/14).

Nella specie la CTR ha rilevato che l’Ufficio aveva prodotto le relazioni di notifica dei tre atti presupposti indirizzati ai contribuenti “dalle quali risulta che in data 24.9.2007 i medesimi atti venivano consegnati in busta sigillata, con indicazione del numero cronologico e senza altre indicazioni al portiere dello stabile, firmatario per ricevuta. La notifica veniva, pertanto eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis e dell’art. 139 c.p.c. con il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, ivi compreso la comunicazione informativa a mezzo lettera raccomandata con l’indicazione del numero trascritto su ciascun avviso di liquidazione avvalorato dal timbro, in originale, della data e dell’ufficio postale di spedizione”.

La CTR non ha valorizzato, tuttavia, come si evince dalla motivazione della sentenza e dalla copia della relazione della notifica come trascritta nel ricorso che il messo pur avendo consegnato la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui ha trascritto il numero cronologico della notificazione, non ha dato atto dell’indefettibile requisito, ai fini della validità della notificazione dell’invio della raccomandata informativa. Non è stata, inoltre, pacificamente, fornita prova dell’invio della raccomandata informativa, nè della ricezione della stessa.

L’accoglimento dei primi sei motivi di ricorso, fa ritenere assorbita la trattazione degli altri motivi.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di notifica dell’atto impositivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie i primi sei motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.300,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019

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