Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3731 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Avenati, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Pubblicità Zangari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita

46, presso l’avv. Frascaroli Ruggero, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. n. 37, n. 35/37/06, del 22 marzo 2006, depositata il 14

giugno 2006, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 gennaio 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione

della materia del contendere per alcuni avvisi e accoglimento del

ricorso per gli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del Comune di Roma relativo ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione della società contribuente mediante dodici ricorsi avverso tre avvisi di rettifica (nn. (OMISSIS)) e trentanove avvisi di accertamento d’ufficio (nn. (OMISSIS)) tutti per imposta di pubblicità dovuta per l’anno 2001, in conseguenza di impianti suppostamele non autorizzati e contestati dalla società contribuente sia per il vantato possesso della relativa autorizzazione, sia per aver regolarmente versato l’imposta;

Letto il controricorso;

Preso atto che i predetti avvisi sono stati annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, mentre l’appello del Comune è stato dichiarato inammissibile con la sentenza in epigrafe, qui dal Comune impugnata con un motivo;

Preso atto che per quanto risulta dall’appello, riportato nel ricorso, relativamente agli avvisi di accertamento in rettifica nn. 9470, 9471 e 9472 si sono determinate le condizioni per la cessazione della materia del contendere (peraltro non rilevata dal giudice di secondo grado), essendo stati gli stessi annullati in autotutela (i nn. 9741 e 9742) o interamente liquidati (il n. 9740) dalla società contribuente;

Preso atto che dai documenti depositati dal Comune di Roma in questa sede di legittimità (Comunicazioni dell’11 maggio 2009 e del 6 aprile 2009) risulta disposto l’annullamento d’ufficio autotutela degli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), rispetto ai quali si è del pari verificata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto, quindi, che la controversia debba proseguire solo relativamente agli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS); Considerato che con l’unico motivo di ricorso, il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, come modificato dal D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, (convertito con L. n. 88 del 2005), alla luce del quale l’ente locale può stare in giudizio anche mediante la rappresentanza del dirigente dell’ufficio tributi, disposizione che per espressa previsione si applica anche alle controversie in corso alla data di conversione del decreto, come nel caso di specie;

Ritenuto che il motivo sia fondato, tenuto conto del fatto che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 12868 del 2005 avevano già stabilito che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione”. In particolare questa Corte, con riferimento al Comune di Roma, ha stabilito che: “In tema di contenzioso tributario, nel Comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall’art. 34, comma 4, dello Statuto comunale, approvato con Delib. Consiliare 17 luglio 2000, n. 122 (successivamente integrato con Delib. 19 gennaio 2001, n. 22), e dall’art. 3 del Regolamento approvato con Delib. Giunta 25 febbraio 2000, n. 130 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello Statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l’unico legittimato a rappresentare il medesimo Comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell’art. 24, comma 1, dello Statuto ed in conformità al cit. T.U., art. 50” (Cass. n. 1915 del 2007; v. anche Cass. n. 18162 del 2009).

Ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per l’esame del merito della causa, pretermesso a seguito della dichiarata inammissibilità dell’appello e che il giudice del rinvio possa provvedere anche in ordine alle spese delle presente fase del giudizio.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata relativamente ai restanti avvisi di accertamento, e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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