Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3731 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3731 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 24423-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

NORANTE ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 309/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il
23/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 15/02/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

dell’Abruzzo che aveva rigettato il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Teramo.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Antonio Norante
contro un avviso di accertamento IVA, per l’anno 2008;

Considerato:
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, col primo rilievo, l’Agenzia afferma la nullità della
sentenza per violazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, ai
sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., atteso che la buona fede del
contribuente – il quale non avrebbe potuto supporre che la
seconda notifica era relativa ad un atto di autotutela sostitutiva
– sarebbe stata smentita dalla mancanza di un interesse ad
agire;
che, col secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione degli artt. 36 comma 2° D. Lgs.
n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR, dopo aver condiviso nella
propria motivazione il ragionamento seguito dall’Ufficio con
riguardo all’IVA, avrebbe poi inspiegabilmente respinto il
gravame;
che, con la terza doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si
invoca la nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 comma 2° D.Lgs n. 546/1992, 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., avendo la sentenza impugnata
trascurato di fornire una congrua risposta sulla questione
Ric. 2016 n. 24423 sez. MT – ud. 20-12-2017
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confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’autonomia dell’atto di contestazione rispetto all’avviso di
accertamento;
che, mediante l’ultima censura, l’Agenzia assume violazione e
falsa applicazione degli artt. 23 comma 29° D.L. n. 98/2011, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, nella specie, la sanzione

utilizzare la procedura autonoma per l’irrogazione delle
sanzioni;
che l’intimato non ha resistito;
che il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto agli altri;
che in tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale
adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque
il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa
contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione
di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi
impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione
lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui
noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione
del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi
ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di
portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (Sez. 5,
n. 7511 del 15/04/2016);
che, nella specie, il primo provvedimento era stato notificato al
contribuente il 30 agosto 2013, sicché il termine per
l’impugnazione sarebbe dovuto scadere il 14 novembre
successivo, mentre il provvedimento correttivo (in sede di
autotutela) era stato notificato il 5 novembre 2013, ossia
allorquando il Norante era ancora in termini per l’impugnazione
dell’atto originario, sicché non può ragionevolmente richiamarsi
il principio di buona fede;

Ric. 2016 n. 24423 sez. MT – ud. 20-12-2017
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avrebbe avuto natura formale, sicché sarebbe stato possibile

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito,
con la reiezione del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio devono essere interamente
compensate.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso
i ntrod uttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017
Il Pr

ente

Dr. Mar -I Iacobellis

P.Q.M.

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