Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3730 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3730 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 15356-2016 proposto da:

t

BELLINI ILEANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANDREA MAN ERBA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5504/67/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 14/12/2015;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Ileana Bellini propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Brescia.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della
contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, in
relazione all’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a cinque motivi;
che, attraverso il primo, si assume la nullità della sentenza per
violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1 e 43
DPR n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché
la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziarsi sul
fatto che non potesse invocarsi da parte dell’Ufficio il termine
lungo quinquennale, in assenza di uno specifico obbligo di
dichiarazione del reddito complessivo, presuntivamente
accertato ex art. 38 DPR n. 600/1973;
che, col secondo, si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR
avrebbe omesso di pronunziarsi sulla specifica eccezione,
evidenziata col gravame, relativa alla legittimità del
provvedimento assunto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate
ed inerente all’aggiornamento degli indici e coefficienti
presuntivi di reddito;
Ric. 2016 n. 15356 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, col terzo, si sostiene l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n.
5 c.p.c., costituito da quanto realizzato a seguito della vendita
di un orologio, già oggetto di deduzione in primo grado, nonché
dall’erroneo calcolo della quota degli incrementi patrimoniali;

artt. 2729 c.c. e 32 DPR n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.: la CTR non avrebbe potuto reputare irrilevante l’atto
sostitutivo della dichiarazione di notorietà riguardante il
possesso dell’autovettura Alfa Romeo, atteso che l’Ufficio non
aveva espressamente contestato il fatto che la proprietà
avrebbe potuto essere di un terzo; inoltre la sentenza avrebbe
erroneamente attribuito efficacia preclusiva alla prova in
giudizio, che l’art. 32 DPR n. 600/1973 limiterebbe solo agli
atti specificamente richiesti e non esibiti a seguito dell’invito;
che, mediante l’ultimo rilievo, si assume la nullità della
sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112
c.p.c., 1, comma 10 D. Lgs. n. 471/1997 in relazione agli artt.
1 e 38 DPR n. 600/1973: la dichiarazione non avrebbe potuto
reputarsi omessa nel momento in cui non veniva contestata in
modo puntuale la mancata dichiarazione di un reddito definito,
ma era presunta l’esistenza di un reddito complessivo sulla
base di indici e coefficienti presuntivi, sicché avrebbero fatto
difetto i presupposti di legge per l’irrogazione della sanzione e
nulla la sentenza della CTR avrebbe statuito in proposito;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione,
la ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata
per i carichi relativi all’avviso di accertamento oggetto di
controversia,

documentando

la

formalizzazione

della

dichiarazione nonché il rispetto dei termini di adempimento, ai
Ric. 2016 n. 15356 sez. MT – ud. 20-12-2017
-3-

che, col quarto, si invoca violazione e falsa applicazione degli

sensi dell’art. 6 DI. n. 193/2016, convertito con modificazioni
dalla I. n. 225/216;
che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
integra una rinuncia al giudizio, ribadita dall’istanza presentata
a questo Corte, compatibile con la procedura camerale e

che esplica effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391
cod. proc. civ. (Sez. 6-3, n. 6418 del 30/03/15);
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2017

Dr. Mar

formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali,

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