Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3730 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20973-2018 R.G. proposto da:

L.G., rappresentata e difesa, perprocura a margine del

ricorso, dall’avv. Carmine PELLEGRINO, presso il cui studio legale,

sito in Roma alla via Savonarola, n. 39, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/04/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due intimazioni di pagamento e delle prodromiche cartelle di pagamento, per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno d’imposta 1999, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’agente della riscossione sostenendo che, stante la rilevata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, avevano errato i giudici di primo grado ad accogliere l’eccezione di decadenza proposta dalla contribuente e ad annullare le predette cartelle per tardività nella notifica delle stesse in assenza della loro tempestiva impugnazione.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la contribuente con due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza d’appello per avere, in violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 330 c.p.c., rilevato la regolarità della notifica dell’impugnazione nonostante la stessa fosse stata effettuata personalmente ad essa appellata e non presso il procuratore costituito. Deduce, altresì, la violazione del diritto di difesa anche con riguardo all’errata indicazione della Commissione tributaria regionale, indicata sul ricorso d’appello in quella “di Roma” anzichè in quella “del Lazio”.

2. Entrambe le censure sono manifestamente infondate. La prima perchè dalla documentazione allegata al controricorso risulta che l’atto d’impugnazione venne notificato alla contribuente presso lo studio dell’avv. Saviano, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.

3. La seconda perchè quello segnalato è mero errore materiale inidoneo a provocare un qualche pregiudizio al diritto di difesa della parte appellata, in difetto, peraltro, di analitica ed adeguata prospettazione di specifici pregiudizi subiti.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. sostenendo che l’Agenzia delle entrate appellante non aveva impugnato la statuizione di primo grado di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere impositivo, così violando la disposizione censurata con conseguente formazione del giudicato, non rilevato dai giudici di appello.

5. Oltre ad essere manifestamente infondato in quanto è la stessa CTR a dare atto in sentenza (punto 5) che l’Ufficio aveva dedotto che “L’eccezione di decadenza dalla potestà impositiva, secondo l’appellante peraltro genericamente formulata, era semmai da avanzare in sede di contestazione delle cartelle e quindi (era) tardiva e non poteva essere accolta”, cosicchè nella specie nessun giudicato poteva essersi formato sulla statuizione della CTP, il motivo è anche inammissibile perchè non censura la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’intervenuta definitività delle cartelle di pagamento per mancata impugnazione nei termini di legge, stante la loro regolare notificazione, con conseguente decadenza della contribuente dalla facoltà di proporre detta eccezione in sede di impugnazione delle intimazioni di pagamento successivamente notificate (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 – 01). Trattasi di statuizione peraltro giuridicamente ineccepibile perchè aderente al consolidato orientamento di questa Corte in materia (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19010 del 16/07/2019, Rv. 654519 – 01; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29978 del 20/11/2018, Rv. 651839 – 01).

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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