Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3730 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6414-2011 proposto da:

P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 56 int. 2, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

GIOACCHINO MARIA PAGLIARELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 175, presso LA DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE

ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO POLLIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010 R.G.N. 1526/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato DI IESO PASQUALE per delega orale Avvocato POLLIO

GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 luglio 2010, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta da P.L. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto, la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine al contratto concluso tra le parti il 1 febbraio 2006 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 558.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere un’interpretazione della predetta norma tale per cui la stessa deve essere letta nel senso che il legislatore abbia voluto estendere alle imprese concessionarie del servizio postale la medesima disciplina prevista al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 per le imprese del trasporto aereo, interpretazione che assume non in contrasto con l’ordinamento comunitario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P. affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, parte ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta l’erroneità della lettura della norma predetta accolta dalla Corte territoriale, per aver questa ritenuto la stessa avulsa dal contesto normativo in cui si inserisce, con specifico riguardo alla acausalità delle assunzioni a termine effettuate dalle imprese concessionarie di servizi postali.

Con il secondo motivo l’erroneità dell’interpretazione della Corte territoriale relativa alla medesima norma è predicata con riguardo alla disciplina comunitaria in materia, con specifico riferimento alle clausole 5 e 8 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE.

I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente sono infondati.

In effetti le questioni di diritto sottoposte sono state già risolte da questa Corte con pronunzia a sezioni unite (sentenza del 31/05/2016 n. 11374) e per alcuni aspetti dalla Corte di Giustizia UE.

Le Sezioni Unite nel precedente citato hanno affermato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va data continuità: “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs.”.

La questione di compatibilità della normativa nazionale con la clausola di non regresso di cui all’art. 8 della direttiva 1999/70 è stata dichiarata infondata dalla Corte di Giustizia (ordinanza sez. VI, 11/11/2010, n. 20, Vino c/o Poste), che ha valorizzato l’assunto che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis perseguiva uno scopo distinto da quello consistente nella garanzia dell’attuazione, nell’ordinamento nazionale, dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della direttiva 1997/67/CE in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio.

Nella stessa ordinanza il giudice europeo ha chiarito che la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, verte unicamente sul rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione e non si applica, pertanto, alla conclusione di un primo e unico contratto di lavoro a tempo determinato; da ciò discende la infondatezza del dubbio di compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva europea, sollevato in relazione al primo ed unico contratto a termine concluso nella fattispecie di causa.

Il ricorso va dunque rigettato con compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della composizione del contrasto interpretativo da parte di questa Corte in epoca successiva alla presentazione del ricorso medesimo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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