Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 373 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23003/2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADIA DI

CAVA 56, presso lo studio dell’avvocato COSMO LUIGI DI NITTO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GAETA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

PICCOLO,giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 7/11/2013,

depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Daniela Piccolo difensore del controricorrente che

si riporta alla relazione e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – con sentenza n. 976/40/14, depositata il 14 febbraio 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto dal sig. V.A. nei confronti del Comune di Gaeta, avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno 2003, con riferimento ad area ritenuta fabbricabile in virtù delle disposizioni del PRG adottato, che la classificava in sottozona C5 (di espansione).

Avverso la pronuncia della CTR il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, articolato in due diversi profili.

L’intimato Comune resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente testualmente deduce “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 22, comma 1, lett. b) e comma 5”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Di là dall’erronea indicazione, dovuta presumibilmente a refuso, delle norme di legge che si assumono essere state violate dalla decisione impugnata, dovendo comunque riferirsi la censura all’asserita violazione de D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, il motivo deve ritenersi inammissibile in relazione ad entrambe le censure in esso cumulate.

Riguardo alla pretesa insufficienza o contraddittorietà della motivazione, non consentendo più, come chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione se non in quei casi di anomalia motivazionale talmente grave da risolversi in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Viceversa, quanto all’indicato vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, la censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, che si sostanzia nella statuizione secondo cui l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado – che ha accertato che per le zone “Ta” (agricole – ambientali ad elevata connotazione paesistica), quale quella in cui ricade il terreno oggetto del giudizio, è stabilito un (sia pure limitato e con previsione di lotto minimo) indice fondiario, a ciò conseguendo che, non essendo per tali aree esclusa l’edificabilità, l’imposta è dovuta – non è stata “oggetto d’impugnazione” con il ricorso in appello, ciò precludendo al giudice tributario d’appello un diverso possibile esame nel merito.

La sentenza della CTR, pur non espressamente evocandolo, ha in effetti ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato interno per difetto di specifica impugnazione da parte del contribuente avverso la succitata “precisa determinazione della sentenza di primo grado”.

Il motivo, pertanto, ove il contribuente avesse voluto censurare come erronea siffatta pronuncia, avrebbe dovuto dedurre la violazione da parte della sentenza in questa sede impugnata dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La mancata impugnazione di siffatta ratio decidendi comporta la formazione del giudicato sul punto (cfr. Cass. cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14669; Cass. scz. lav. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. sez. unite 29 marzo 2013, n. 7931) e la conseguente inammissibilità del motivo con il quale il ricorrente si è limitato a prospettare in astratto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5.

Essendo il ricorso basato su detto unico motivo inammissibile alla stregua delle ragioni sopra esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso medesimo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 645,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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