Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 373 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 10/01/2011), n.373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18540/2008 proposto da:

C.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede

di + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato

ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato

il 08/04/2008, n. 231/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato VOLTAGGIO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d’Appello di Caltanissetta C.R., + ALTRI OMESSI chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a favore di ciascuno, della somma di Euro 40.000,00, a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1991.

Esponevano gli istanti di essere stati titolari di libretto di deposito intrattenuti presso la società Finanziaria Meridionale Popolare s.r.l., con sede in (OMISSIS); che con distinti ricorsi era stato chiesto il fallimento di detta società; che il Tribunale di Trapani ne aveva dichiarato il fallimento con sentenza del 24.10.1991; che il giudice delegato aveva ammesso il loro credito allo stato passivo; che successivamente il fallimento era stato esteso anche a D.S., amministratore unico della società, che nell'(OMISSIS) era stato dichiarato i fallimento della società di fatto sussistente fra D.S. e D.L.; che con sentenza del 22.5.1995 il fallimento era stato esteso anche nei confronti di C.F., G. C. e della società di fatto sussistente tra questi ultimi e la predetta società di fatto tra D.S. e D. L.; che, dopo quindici anni dalla presentazione della loro domanda di ammissione allo stato passivo non avevano ancora potuto ottenere il soddisfacimento del loro credito.

Con decreto del 4.4.2008 la Corte adita rigettava la domanda dei ricorrenti.

Avverso tale decisione i predetti ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 C.E.D.U., violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3 e dipendente e contestuale violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 C.E.D.U., con riferimento alla complessità della causa ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione da irragionevole durata di un processo, il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deducono i ricorrenti che il giudice a quo, ritenendo che la affermata complessità della procedura portasse ad escludere una durata irragionevole del processo, sarebbe pervenuto a tale conclusione senza effettuare una analisi globale di una vicenda processuale che si protraeva da oltre 17 anni.

Nell’escludere una durata eccessiva il giudice a quo avrebbe preso in considerazione: 1) l’elevato numero, circa 300, dei creditori ammessi a passivo fallimentare; 2) il collegamento della procedura fallimentare “principale” con altre due procedure fallimentari; 3) la necessità di procedere alla predisposizione di quattro piani di riparto parziali nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2007.

Risulterebbe accertato che la verifica dei crediti si è chiusa il 15.5.1992 con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo;

che il problema concernente la sovrapposizione di tre procedure fallimentari è stata definita nel 1995, vale a dire dopo quattro anni dalla prima declaratoria di fallimento; che i quattro piani di riparto parziale sono stati predisposti nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2007, solo dopo dieci anni dall’approvazione dello stato passivo, eventi tutti che non varrebbero a giustificare il perdurare della procedura fallimentare per oltre diciassette anni.

Il giudice a quo avrebbe pertanto affermato erroneamente che la complessità della procedura porta ad escludere il diritto all’equa riparazione, non avendo verificato, in concreto e considerato nella sua interezza l’iter procedurale, se ed in che modo la ritenuta complessità abbia dato causa alla eccessiva lungaggine processuale.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deducono i ricorrenti la insufficienza e contraddittorietà della motivazione. I giudici nisseni, pur movendo dalla corretta premessa che ai fini della valutazione della irragionevolezza o meno della durata del procedimento presupposto debba aversi riguardo all’iter processuale così come si è concretamente sviluppato, avrebbero poi escluso la eccessiva durata del processo sulla base della sola considerazione di alcuni aspetti di complessità della procedura stessa, senza motivare in che modi tali aspetti porterebbero a conferire il carattere della ragionevolezza ad una lungaggine procedurale di oltre 17 anni.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 C.E.D.U., con contestuale violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3, il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente affermato, per giustificare il rigetto della domanda, che il prolungamento dei tempi di definizione della procedura, lungi dal rappresentare un danno, risulta essersi risolto a favore dei creditori istanti.

Il giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio tale circostanza impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, spettando alla controparte, in ossequio al principio dell’onere della prova, addurre e provare l’esistenza di detto presunto vantaggio.

Detto giudice avrebbe, pertanto, reso una pronuncia ultra petita, violando così l’art. 112 c.p.c..

Propongono infine i ricorrenti la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui riconosce il diritto all’equa riparazione per i soli anni di irragionevole durata del processo, invece che per tutti gli anni di durata, per contrasto con l’art. 117 Cost., con riferimento agli artt. 41 e 13 C.E.D.U., così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

La questione di legittimità costituzionale, avendo carattere pregiudiziale, deve essere esaminata per prima.

La questione è manifestamente infondata.

Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare – orientamento giurisprudenziale che il collegio ritiene di poter condividere – che la questione di costituzionalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a) – secondo cui, ai fini della liquidazione dell’indennizzo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo stesso, ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole – è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., e, in particolare, della norma interposta di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848), sia perchè la contraria interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (nelle sentenze 10 novembre 2004) sui criteri da utilizzare per determinare l’ammontare del risarcimento è stata verisimilmente elaborata in applicazione di norme della Convenzione diverse dal citato art. 6, sia perchè il suddetto criterio adottato dal legislatore italiano, che è vincolante per il giudice nazionale, non tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obbiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) (cfr. Cass. n. 1354 del 2008; Cass. n. 14 del 2008; Cass. n. 8714 del 2006).

I motivi di ricorso sono fondati.

Questa Suprema Corte ha più volte affermato che la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo in materia fallimentare va accertata distintamente con riguardo alla procedura prefallimentare, volta alla dichiarazione del fallimento, ed a quella fallimentare volta alla realizzazione della esecuzione concorsuale;

che con riguardo a quest’ultima il dies a quo coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ed il dies ad quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perchè è stata compiuta la ripartizione dell’attivo o perchè la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d’attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per non essere stato impugnato nei termini di legge (cfr.

Cass. n. 9922 del 2005; Cass. n. 24040 del 2006).

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, stabilisce che nell’accertare la violazione il giudice deve considerare la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Per stabilire in tema di esecuzione concorsuale in materia fallimentare se via stata violazione del termine ragionevole di durata della procedura, il disposto della norma summenzionata impone di considerare che la esecuzione concorsuale si articola in una serie di sub-procedimenti riguardanti (tra quelli indefettibili e maggiormente ricorrenti) l’accertamento dello stato passivo; la acquisizione di beni al fallimento (rilevano in particolare le revocatorie fallimentari), la vendita delle attività fallimentari, la effettuazione di piani di riparto parziali e del piano di riparto definitivo.

Ognuno di questi sub-procedimenti impegna ovviamente del tempo. E’ necessario allora accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno di questi sub- procedimenti, se – in considerazione della obbiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti – la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario. La durata da ritenersi ragionevole va poi detratta dalla durata totale della esecuzione concorsuale, da individuarsi secondo i criteri sopra enunciati e, se residua un qualche periodo oltre la ragionevole durata, in questo va individuata la durata non ragionevole della procedura.

In mancanza di tale esame analitico, con l’enunciazione soltanto dei vari subprocedimenti che si sono succediti (come avvenuto nel caso in esame) o di altre evenienze processuali (quale quella enunciata, nel caso di specie, della sovrapposizione di tre diverse procedure fallimentari) non può ritenersi soddisfatto il dettato normativo della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, che impone di considerare, ovviamente con riferimento alla procedura che viene in considerazione nel processo presupposto, la complessità del caso.

Con riferimento alla affermazione che il protrarsi della procedura anzichè rappresentare un danno, si sarebbe risolto in un vantaggio per i contraenti, il collegio osserva che l’esito favorevole del processo è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, atteso che tale esito non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa; in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda (cfr. Cass. n. 21088 del 2005; Cass. n. 24107 del 2009).

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, che per il giudizio si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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