Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3729 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3729
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
via Lima 48, presso l’Avv. Emilia Lanzillota, rappresentato e difeso
dall’avv. Miceli Paolo al ricorso, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
F.D.R., elettivamente domiciliata in Roma,
viale G. Mazzini 11, presso l’avv. Pasquale Di Rienzo, rappresentato
e difeso dagli avv.ti. De Santis Stanislao e Cinzia Librandi, giusta
delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Calabria (Catanzaro), Sez. n. 1, n. 295/1/05, del 20 luglio 2005,
depositata il 8 febbraio 2006, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 gennaio 2010
dal Cons. Dr. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione
del processo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso, formulato in quattro motivi, concernente una controversia relativa all’opposizione del contribuente avverso la cartella esattoriale emessa per l’anno 1999 dal Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero, motivata principalmente in ragione della ritenuta illegittimità del ruolo per eccesso dei limiti della delega conferita al Consorzio dalla Regione Calabria per garantire i servizi di irrigazione, di scolo delle acque e di forestazione ai quali, per la situazione di dissesto economico-finanziario nella quale si trovava, non poteva sopperire il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle del Crati che sarebbe stato territorialmente competente: il contribuente eccepiva altresì la mancata effettiva erogazione dei servizi per i quali era esercitata nei suoi confronti la pretesa consortile;
Letto il controricorso e il ricorso incidentale condizionato, formulato con due motivi;
Preso atto che la parte ricorrente con istanza depositata il 29 dicembre 2008 ha dichiarato di rinunciare al ricorso principale, tenuto anche conto della sentenza n. 16937 del 2007 di questa Corte che ha statuito la carenza di potere in capo al Consorzio di emettere ruoli e di utilizzare, per la riscossione dei contributi, le cartelle di pagamento;
Considerato che in conseguenza della rinuncia al ricorso principale deve essere dichiarata l’estinzione del processo e che ciò “determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poichè la decisione di quest’ultimo presuppone l’accoglimento del ricorso principale, escluso dall’estinzione del giudizio su di esso” (Cass. ord. n. 19295 del 2005);
Considerato altresì che la controversia in esame è identica a quella decisa con la richiamata sentenza n. 16937 del 2007 per la quale è stata disposta la compensazione delle spese in ragione della peculiarità e della complessità delle questioni sottoposte alla Corte, e che, pertanto, ricorrono anche nella fattispecie le stesse ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione riguardo al ricorso principale e consequenzialmente dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010