Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3729 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3729 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 26495-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
YAMA S.P.A. C.F.00638290353, in persona del legale rappresentante
p.t., YAMA IMMOBILIARE S.R.L. C.F.00134710359, in persona del
legale rappresentantep.t., TECOMEC S.R.L. C.F.01219320353, in
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZALE CLODIO n.18, presso lo studio legale
MARCIANO/PETRI110, rappresentate e difese dall’avvocato
GUIDO GARETTINI;

Data pubblicazione: 15/02/2018

- controricorrenti avverso la sentenza n. 966/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
13/04/2016;

partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLIT ANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 966/1/2016, depositata il 13 aprile 2016, non
notificata, la CTR dell’Emilia — Romagna ha dichiarato estinto il
giudizio introdotto dinanzi ad essa con l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate nei confronti di Yama S.p.A., Arkos S.r.l. in liquidazione,
LIMA S.p.A., SABART S.p.A. e TECOMEC S.r.l. avverso la sentenza
della CTP di Reggio Emilia, che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti
dalle contribuenti, come meglio spiegato in ricorso, avverso gli avvisi
di accertamento e gli atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni
rispettivamente impugnati.
La pronuncia della CTR perveniva alla declaratoria di totale estinzione
del giudizio, pur dando atto che l’Ufficio aveva attestato la definizione
agevolata solo in parte delle liti pendenti.
Avverso detta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le società di cui in epigrafe, YAMA S.p.A. anche quale incorporante di
FIMA S.p.A. e quale socio unico della ARKOS S.r.l. in liquidazione, di
seguito cancellata dal registro delle imprese, YAMA Immobiliare S.r.l.,
quale incorporante di Sabart S.p.A. e TE,COMEC S.r.l. costituitesi con

all’avverso ricorso, salvo poi depositare memoria con la quale hanno
dedotto che il vizio lamentato dall’Amministrazione ricorrente avrebbe
dovuto essere dedotto con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. quale
errore di fatto.
Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione censura la sentenza
impugnata, denunciandone la nullità per contrasto irriducibile tra
proposizioni inconciliabili, nonché tra dispositivo e motivazione.
La pronuncia della CTR, pur dando atto, in sostanza, nel riferirsi alle
comunicazioni di regolarità dell’Agenzia, che la definizione ai sensi
dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla 1. 15 luglio 2011, n. 111, aveva riguardato tre avvisi
di accertamento, precisamente quelli di cui alle comunicazioni di
regolarità n. 181/12 (avviso di accertamento n. THS032900874/2009
avente come destinataria Fima S.p.A.; n. 193/12 (avviso di
accertamento n. THS032900879/2009 avente come destinataria Arkos
S.r.l. in liquidazione) e n. 178/12 (avviso di accertamento n.
THS032900876/2009 avente come destinatarie Yama S.p.A.e Fima
S.p.A.), sebbene riferendole impropriamente alla sola Arkos S.r.l. in
liquidazione, ha poi invece esteso l’effetto estintivo delle suddette
definizioni agevolate all’intero oggetto del giudizio d’appello.
Il motivo è pertanto manifestamente fondato e va accolto, sussistendo
palesemente il denunciato irrimediabile contrasto tra dispositivo e
motivazione, risultando il provvedimento impugnato inidoneo a
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controricorso, hanno ivi sostanzialmente dichiarato di aderire

consentire l’individuazione dell’effettivo concreto comando giudiziale
(cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-1, ord. 27 giugno 2017, n. 16014; Cass.
sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26077).
Il fatto, cioè la definizione solo in parte delle liti pendenti, è stato
correttamente percepito dalla pronuncia impugnata che, però, in

l’effetto estintivo dell’intero giudizio di appello.
In relazione alla pendenza di ulteriore giudizio segnalato dalle
controricorrenti in memoria (RG 13188/2017 tuttora in attesa di
assegnazione), la definizione immediata del presente giudizio con
pronuncia di cassazione con rinvio della decisione impugnata non
determina alcun rischio di conflitto di giudicati ipotizzato dalle
controricorrenti medesime.
Resta assorbito il secondo motivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo
esame alla CTR dell’Emilia — Romagna in diversa composizione che,
nel riferire correttamente le definizioni agevolate alle sole oggetto di
comunicazione di regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate,
limiterà alle stesse la declaratoria, quindi parziale, di estinzione del
giudizio, pronunciando nel resto nel merito dell’appello proposto
dall’Amministrazione finanziaria.
Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia — Romagna in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Ric. 2016 n. 26495 sez. MT – ud. 08-11-2017
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contrasto con quanto rettamente indicato in motivazione, ha esteso

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novem re 201
1 Presi

Dott. St

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