Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3729 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

e sul ricorso n. 6984/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/02/2006 R.G.N. 899/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: rimessione alle S.U.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 22 febbraio 2006. riformando la decisione del Tribunale che aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ha ritenuto spettare alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di C.M.G., dipendente del Ministero dell’Interno, diretta ad accertare la nullita’ delle disposizioni contrattuali e del decreto ministeriale in base alle quali stata indetta una procedura selettiva per 91 posti nel profilo professionale di coordinatore amministrativo posizione economica C 3, ed ha rimesso la causa al primo giudice.

Questa sentenza e’ impugnata dal Ministero dell’Interno con ricorso per un unico motivo con il quale e’ denunziato diletto di giurisdizione – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 del 1993, art. 68 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.

Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 1, prima parte, perche’, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, non puo’ farsi applicazione della seconda parte dell’articolo e comma cit. come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 8 secondo cui il ricorso puo’ essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia’ pronunciate le sezioni unite.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che gli atti siano trasmessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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