Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3729 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20837-2018 R.G. proposto da:

AMAGA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Z.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Gianfranco TESTA, presso il cui studio legale

sito in Roma, alla via Labicana, n. 92, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 17/18/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, sezione staccata di LATINA, depositata in data

04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per maggior reddito d’impresa emesso a seguito di accertamenti bancari effettuati dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Amaga s.r.l., a ristretta base societaria, per l’anno d’imposta 2008, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo, quanto al difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo, di condividere la sentenza n. 5506/40/16 pronunciata dalla CTR sul ricorso proposto dalla socia Z.C., che aveva ritenuto validamente conferita la delega con l’ordine di servizio emesso dal Direttore dell’Agenzia fiscale e, quanto al merito dell’accertamento bancario, che lo stesso “fotografa la consistenza dei ricavi conseguiti dall’impresa e non dichiarati, fornendo piena prova dell’assunto dell’ufficio”.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società contribuente con due motivi, cui non replica per iscritto l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR ad equiparare l’ordine di servizio redatto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con la delega di firma richiesta dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento e che era illegittima anche la sottoscrizione apposta sull’atto di appello dal Capo Ufficio Legale dell’Agenzia fiscale in forza della medesima disposizione di servizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e n. 4.

3. Ragioni di ordine logico- giuridico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo che è fondato limitatamente alla statuizione adottata dai giudici di appello sul merito della controversia e non sui motivi proposti con riferimento alla nullità dell’avviso di accertamento perchè sottoscritto da funzionario privo di delega, oggetto del primo mezzo di cassazione.

4. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

4.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

4.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

5. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata là dove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello incentrati sull’infondatezza della pretesa fiscale, hanno affermato che l’accertamento “fotografa la consistenza dei ricavi conseguiti dall’impresa e non dichiarati, fornendo piena prova dell’assunto dell’ufficio”, senza alcuna valutazione critica delle questioni che la società appellante aveva dedotto con i motivi d’impugnazione della sentenza di primo grado – sommariamente riprodotti nel ricorso (alle pagine 3 e 13) ma con debita allegazione del relativo atto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso come postulato nel Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CFN del 17/12/2015 – in tal modo non consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

6. Il motivo è invece infondato, come sopra anticipato, con riferimento alla questione della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, avendo i giudici di appello condiviso e fette proprie le diffuse e chiare argomentazioni svolte in altra statuizione (quella pronunciata nel ricorso proposto dalla soda Z.C.), interamente riportate nell’impugnata sentenza.

6.1. Come correttamente affermato da questa Corte “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicchè la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016, Rv. 640819; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2861 del 31/01/2019, Rv. 652375).

7. Il primo motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza avendo la ricorrente del tutto trascurato di riprodurre nel ricorso o di allegare allo stesso (in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e alle “raccomandazioni” di cui al succitato Protocollo d’intesa) l’ordine di servizio cui ha fatto riferimento nel motivo, così impedendo a questa Corte di esaminarne il contenuto per effettuare il necessario vaglio di fondatezza della censura. Peraltro, il mezzo in esame è anche palesemente infondato in quanto in contrasto con l’orientamento recentemente espresso da questa Corte e che si ritiene di condividere, in base al quale “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

8. Il motivo in esame è altresì inammissibile là dove deduce il difetto di delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto di appello in quanto, trattandosi di questione non rilevabile d’ufficio, l’eccezione andava formulata nelle controdeduzioni d’appello e la ricorrente nulla ha dedotto o provato in merito.

9. All’accoglimento del secondo motivo nei termini di cui sopra consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR perchè provveda a riesaminare la vicenda, fornendo adeguata e congrua motivazione, ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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