Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3729 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3173-2011 proposto da:

R.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1000/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2010 R.G.N. 4016/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 maggio 2010, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta da R.P. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto, la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine al contratto concluso tra le parti per il periodo 4.10/31.10.2006 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 558.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover accogliere un’interpretazione della predetta norma tale per cui la stessa deve essere letta nel senso che il legislatore abbia voluto estendere alle imprese concessionarie del servizio postale la medesima disciplina prevista al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1per le imprese del trasporto aereo, interpretazione che assume non in contrasto con l’ordinamento comunitario.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il R. affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, parte ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 nonchè della clausola n. 8.3 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, dei principi comunitari di non discriminazione e di uguaglianza, dell’art. 1, comma 3 del Regolamento CE n. 1/03 del Consiglio del 16.12.2002, della Legge Comunitaria n. 422 del 2000 e dell’art. 117 Cost., deduce, in contrasto con il pronunciamento della Corte territoriale, l’inapplicabilità della norma al caso di specie, da un lato in relazione alla circostanza per cui il contratto concluso aveva riguardo ad un lavoratore da adibire ad attività estranee ai servizi propri delle imprese concessionarie del settore postale contemplati dalla disposizione del D.Lgs. n. 368 del 2001, dall’altro in quanto non consentita, anche in forza della clausola di non regresso, dalla disciplina comunitaria in materia quale recepita, in base al dettato costituzionale, con la legge di attuazione in termini tali da richiedere ai fini della legittima apposizione del termine la ricorrenza di ragioni obiettive. Premessa l’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso delle censure volte a sostenere la non riconducibilità della fattispecie all’ambito di applicazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, a motivo dell’impossibilità di qualificare Poste Italiane S.p.A. come società concessionaria del servizio postale e dell’ adibizione del ricorrente ad attività non rientranti nel c.d. servizio universale, non essendo neppure indicato in atti se tali eccezioni fossero state tempestivamente sollevate in giudizio e se le stesse fossero state adeguatamente corredate di allegazioni e prove, è a dirsi come le ulteriori censure afferenti all’interpretazione della predetta norma ed alla sua coerenza con il diritto comunitario debbano ritenersi infondate. In effetti le questioni di diritto a riguardo sottoposte sono state già risolte da questa Corte con pronunzia a sezioni unite (sentenza del 31/05/2016 n. 11374) e per alcuni aspetti dalla Corte di Giustizia UE.

Le Sezioni Unite nel precedente citato hanno affermato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va data continuità: “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs.”.

La questione di compatibilità della normativa nazionale con la clausola di non regresso di cui all’art. 8 della direttiva 1999/70 è stata dichiarata infondata dalla Corte di Giustizia (ordinanza sez. 6, 11/11/2010, n. 20, Vino c/o Poste), che ha valorizzato l’assunto che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis perseguiva uno scopo distinto da quello consistente nella garanzia dell’attuazione, nell’ordinamento nazionale, dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della direttiva 1997/67/CE in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del servizio.

Nella stessa ordinanza il giudice europeo ha chiarito che la clausola 5 dell’accordo quadro, la quale riguarda la prevenzione contro l’uso abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, verte unicamente sul rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione e non si applica, pertanto, alla conclusione di un primo e unico contratto di lavoro a tempo determinato; da ciò discende la infondatezza del dubbio di compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva europea, sollevato in relazione al primo ed unico contratto a termine concluso nella fattispecie di causa.

Il ricorso va dunque rigettato con compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della composizione del contrasto interpretativo da parte di questa Corte in epoca successiva alla presentazione del ricorso medesimo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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