Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3729 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17279/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Federico

Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Pietro Sgarbi, in forza di

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, domiciliato per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 22 maggio 2019, ha respinto l’appello proposto da O.O., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del 21 febbraio 2018, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale (sussidiaria ed umanitaria), già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego, sia della protezione internazionale maggiore che di quella complementare, le seguenti ragioni: 1) che le dichiarazioni dell’appellante non erano credibili in riferimento ad aspetti rilevanti della vicenda che l’avrebbe costretto, dapprima ad espatriare e, poi, ad abbandonare la Libia, ove si era trattenuto per un certo tempo: ossia lo stupro consumato in danno della sua fidanzata minorenne, che l’aveva esposto al pericolo di essere arrestato o di essere ucciso dal padre della ragazza; 2) che, comunque, non sussistevano i pericoli allegati, vuoi perchè le fonti qualificate aggiornate circa la situazione della Nigeria escludevano che fosse praticata la tortura nei confronti degli indiziati o condannati per il delitto di violenza sessuale, il quale, peraltro, costituisce elemento ostativo al riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 10, lett. b) e art. 16, lett. b), trattandosi di reato grave anche nel nostro ordinamento; vuoi perchè le stesse fonti davano conto dell’inesistenza nell’Edo State – sua regione di provenienza – di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata; 3) che l’ O. non era meritevole neppure della protezione umanitaria, non avendo egli allegato nè particolari problematiche di salute, nè essendosi effettivamente integrato nel tessuto economico sociale italiano: ciò pur a volere considerare la documentazione prodotta con la comparsa conclusionale.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di O. è affidato a quattro motivi.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

4. Con memoria in data 16 settembre 2020, la difesa del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, nonchè dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente protezione senza valutarle al lume della documentazione prodotta nei vari gradi di giudizio e nel contesto della situazione generale del Paese di origine.

Il motivo è inammissibile.

1.1. Le argomentazioni cui esso è affidato risultano prive di confronto critico con le dettagliate ragioni indicate nel provvedimento impugnato a sostegno dell’apprezzamento effettuato delle dichiarazioni del richiedente e si appalesano, pertanto, reiterative delle doglianze già congruamente disattese dai giudici di merito. Peraltro, l’apprezzamento delle stesse, quivi denunciato solo sotto il profilo della violazione di legge, avrebbe potuto essere sindacato in questa sede soltanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – norma questa neppure evocata nell’enunciazione del motivo – e nei limiti delineati dal diritto vivente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

1.2. Va, comunque, ripetuto che, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue, per un verso, che la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; in secondo luogo che il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, come accaduto nel caso di specie (Sez. 1, n. 6897 del 11/03/2020, Rv. 657477; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549). D’altro canto, è sedimentato insegnamento di questa Corte di legittimità, quello secondo il quale:” In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5″ (Sez. 1, n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624 – 01).

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e c), assumendosi che la Corte territoriale e, prim’ancora, il Tribunale avrebbero omesso di considerare che: 1. l’ordinamento nigeriano prevede ancora la pena di morte e che, comunque, il richiedente ove rimpatriato correrebbe il rischio di essere sottoposto a tortura da parte della polizia o trattamenti inumani o degradanti; 2. che i reports citati e prodotti dalla difesa in appello darebbero conto di come la contingente situazione di insicurezza e di precarietà investa la quasi totalità del territorio nigeriano, ivi comprese le regioni del Sud da cui proviene il ricorrente.

3. Con il terzo motivo è denunciata la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte di appello compiuto l’accertamento officioso richiesto circa la situazione interna della Nigeria travisando o analizzando solo parzialmente le fonti informative qualificate compulsate.

Gli enunciati motivi possono essere trattati congiuntamente, devolvendo la questione della correttezza degli accertamenti compiuti dai giudici di merito in ordine alla situazione ordinamentale e di sicurezza esistente nel Paese di origine del richiedente in funzione della verifica circa l’esistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria: entrambi sono inammissibili.

2.1. Va, preliminarmente, evidenziato come nessuno specifico rilievo sia stato articolato per contrastare la ratio decidendi secondo la quale la commissione del reato di violenza sessuale sarebbe ostativa – ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, lett. b) e art. 16, lett. b), – al riconoscimento della protezione sussidiaria in tutte le sue forme, essendosi escluso il rischio che il ricorrente, ove rimpatriato possa essere sottoposto a tortura, atteso che la pratica di essa è prevista in Nigeria come reato: ove, infatti, la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Sez. 6-5, n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802; conf. Sez. 1, n. 18119 del 31/08/2020, Rv. 658607 – 02).

2.2. La rilevata inattendibilità del racconto del ricorrente in ordine alla vicenda che l’avrebbe costretto all’espatrio è, comunque, profilo di decisivo rilievo ove si discuta dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (condanna a morte o sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti) (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711), in considerazione della necessità di un’individualizzazione del rischio, sicchè, in riferimento a tali forme di protezione sussidiaria, la censura è generica.

2.3. Ripetuto quanto dianzi esposto circa la mancanza di un obbligo in capo al giudice di merito di dar corso ad accertamenti istruttori officiosi, nell’ipotesi di domanda di protezione sussidiaria avanzata ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), ove la credibilità del richiedente non sia positivamente apprezzata, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria formulata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), occorre, invece, ribadire che, se è pur vero che una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente, tuttavia il detto obbligo può ritenersi adempiuto ove il giudice stesso abbia indicato specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608), discendendone che l’accertamento sulla situazione generale del Paese di origine del richiedente costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087). Peraltro, il vizio di inesistente o apparente valutazione delle dette fonti si sarebbe dovuto far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, norma, questa, non evocata nell’enunciazione dei motivi al vaglio.

3. Con il quarto motivo è denunciata la violazione o la falsa applicazione de D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 3 e 10 Cost. e art. 116 c.p.c., per essere la motivazione ostesa dalla Corte territoriale a sostegno del diniego della protezione umanitaria assente o apparente, per avere la Corte territoriale omesso di effettuare la valutazione comparativa tra la situazione del richiedente nel Paese di origine e quella conseguita nel Paese ospitante.

Il motivo è infondato.

3.1. La Corte di appello ha respinto la domanda di protezione umanitaria avanzata dal O., escludendo sia la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità specifica, dando atto dell’inesistenza nel Paese di origine di situazioni tali da esporre il richiedente alla deprivazione dei diritti umani fondamentali, sia di una situazione di conseguita integrazione nel tessuto socio – economico e lavorativo nazionale.

3.2. In disparte il rilievo secondo il quale i documenti attestanti l’avvenuta integrazione lavorativa del richiedente non potevano essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, vigendo il principio di diritto secondo il quale: “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sè non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”(Sez. 2, n. 12574 del 10/05/2019, Rv. 654179), devesi, comunque, prendere atto che la decisione è in linea sia con i principi enunciati dalla sentenza Sez. I n. 4455 del 23/2/2018, citata in ricorso, sia con il dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, secondo cui: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Poichè, infatti, il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi il relativo diritto essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”(Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA