Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3728 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. n. 29, n. 89/29/05, del 6 aprile 2005,

depositata l’11 maggio 2005, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 gennaio 2010

dal Cons. Dr. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi in ordine ad una istanza di rimborso IRAP proposta dal contribuente in relazione alla propria attività di avvocato svolta senza il requisito necessario della autonoma organizzazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e l’appello del contribuente era rigettato, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, e delle norme di diritto che regolano la competenza territoriale degli uffici tributari, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccepito difetto del silenzio rifiuto impugnato, che non poteva essersi formato essendo stata l’istanza di rimborso presentata ad un ufficio territorialmente incompetente: il giudice di merito ha riconosciuto la competenza dell’Ufficio di Napoli (OMISSIS) (in luogo di quello di Napoli (OMISSIS), che l’amministrazione indica come quello effettivamente competente), in quanto all’epoca della formazione del silenzio rifiuto e della notifica del ricorso l’Agenzia non era ripartita secondo “l’attuale divisione degli Uffici e, quindi, quello di Napoli (OMISSIS), indicato dall’appellante, in realtà non era ancora attivo”.

Il motivo non è fondato sulla base dei principi affermati da questa Corte. Un primo afferma: “Gli uffici di una medesima Agenzia delle Entrate nelle grandi aree metropolitane sono espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con atti interni – denominati decreti direttoriali – aventi natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e privi d’efficacia verso il pubblico degli utenti. Pertanto, la loro violazione da parte degli uffici non comporta alcun vizio e, per converso, l’atto che il privato indirizzi all’organo esattamente individuato, ma privo di competenza in base ai predetti criteri, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l’azione dell’amministrazione pubblica essere improntata a principi di collaborazione e buona fede (L. n. 212 del 2000, art. 10) ed essendo onere dell’ufficio curarne la trasmissione a quello competente” (Cass. n. 16436 del 2009). Un secondo afferma: “In tema di rimborso di una imposta indebitamente versata, alla luce del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco (sancito dal L. n. 212 del 2000, art. 10), non è corretto che il rimborso di un versamento indebito venga negato dall’Amministrazione allorchè sia l’Ufficio che ha ricevuto il pagamento, sia quello che deve effettuare il rimborso, appartengano alla stessa Amministrazione cui appartiene l’ufficio (incompetente) cui l’istanza di rimborso è stata presentata” (Cass. n. 24217 del 2008). Un terzo afferma: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2, la presentazione di un’istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perchè l’ufficio non competente (quando non estraneo all’Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale) è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. n. 4773 del 2009; in senso conforme Cass. n. 15180 del 2009).

Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè violazione del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001 censurando la sentenza impugnata sulla base dell’affermazione che “tutti gli esercenti arti o professioni (sono) assoggettati all’IRAP”.

Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte secondo cui: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, primo periodo, e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congrua-mente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. n. 3677 del 2007). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in fatto l’assenza di autonoma organizzazione rilevando che il contribuente “non possiede alcuna struttura “produttiva”, nè impiega alle sue dipendenze forza lavoro, ma lavoro in appoggio ad altro studio legale”: e sul punto nel ricorso non vi è alcuna congrua censura.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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