Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3728 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3728 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 26427-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
YAMA S.P.A. C.F.00638290353, in persona del legale rappresentante
p.t., YAMA IMMOBILIARE S.R.L. C.F.00134710359, in persona del
legale rappresentante p.t., TECOMEC S.R.L. C.F.01219320353, in
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZALE CLODIO n.18, presso lo studio legale
NIARCIANO/PETRILLO, rappresentate e difese dall’avvocato
GUIDO G_ARETTINI;

Data pubblicazione: 15/02/2018

- controricorrenti —
nonché
FALLIMENTO della società IVIAPE TECNOL S.r.l., in persona del
curatore p.t.

avverso la sentenza n. 965/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
N.APOLUANO.

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 965/1/2016, depositata il 13 aprile 2016, non
notificata, la CTR dell’Emilia — Romagna ha dichiarato estinto il
giudizio introdotto dinanzi ad essa con l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate nei confronti di Yama S.p.A., Arkos S.r.l. in liquidazione,
FITVIA S.p.A., SABART S.p.A. TECNOL S.p.A. e TECOMEC S.r.l.
avverso la sentenza della CTP di Reggio Emilia, che aveva accolto i
ricorsi riuniti proposti dalle contribuenti, come meglio spiegato in
ricorso, avverso gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ed
irrogazione di sanzioni rispettivamente impugnati.
Ric. 2016 n. 26427 sez. MT – ud. 08-11-2017
-2-

-intimato-

La pronuncia della CTR perveniva alla declaratoria di totale estinzione
del giudizio, pur dando atto che l’Ufficio aveva attestato la definizione
agevolata solo in parte delle liti pendenti.
Avverso detta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

FIMA S.p.A. e quale socio unico della ARKOS S.r.l. in liquidazione, di
seguito cancellata dal registro delle imprese, YAMA Immobiliare S.r.l.,
quale incorporante di Sabart S.p.A. e TECOMEC S.r.l. costituitesi con
controricorso, hanno ivi sostanzialmente dichiarato di aderire
all’avverso ricorso, salvo poi depositare memoria con la quale hanno
dedotto che il vizio lamentato dall’Amministrazione ricorrente avrebbe
dovuto essere dedotto con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. quale
errore di fatto.
L’intimato Fallimento MAPE TECNOL S.r.l. (nuova denominazione
di TECNOL S.p.A. a socio unico) non ha svolto difese.
Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione censura la sentenza
impugnata, denunciandone la nullità per contrasto irriducibile tra
proposizioni inconciliabili, nonché tra dispositivo e motivazione,
avendo la pronuncia della CTR, pur dando atto, in sostanza, nel
riferirsi alle comunicazioni di regolarità dell’Agenzia, che la definizione
ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla 1. 15 luglio 2011, n. 111, aveva riguardato solo
due atti di contestazione di sanzioni, precisamente quelli recanti i n.
CO2900510/2009, avente come destinataria Arkos S.r.l., e
CO290051272009 (oltre ad avvisi di accertamento oggetto di separato
giudizio coevamente trattato), ha poi esteso l’effetto estintivo delle
suddette definizioni agevolate all’intero oggetto del giudizio d’appello.
Il motivo è manifestamente fondato e va accolto, sussistendo
Ric. 2016 n. 26427 sez. MT – ud. 08-11-2017
-3-

Le società di cui in epigrafe, YAMA S.p.A. anche quale incorporante di

palesemente il denunciato irrimediabile contrasto tra dispositivo e
motivazione, risultando il provvedimento impugnato inidoneo a
consentire l’individuazione dell’effettivo concreto comando giudiziale
(cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-1, ord. 27 giugno 2017, n. 16014; Cass.
sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26077).

correttamente percepito dalla pronuncia impugnata che, però, in
contrasto con quanto rettamente indicato in motivazione, ha esteso
l’effetto estintivo del giudizio di appello.
In relazione alla pendenza di ulteriore giudizio segnalato dalle
controricorrenti in memoria (RG 13188/2017 tuttora in attesa di
assegnazione), la definizione immediata del presente giudizio con
pronuncia di cassazione con rinvio della decisione impugnata non
determina alcun rischio di conflitto di giudicati ipotizzato dalle
controricorrenti medesime.
Resta assorbito il secondo motivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo
esame alla CTR dell’Emilia — Romagna in diversa composizione che,
nel riferire correttamente le definizioni agevolate alle sole oggetto di
comunicazione di regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate,
limiterà alle stesse la declaratoria, quindi parziale, di estinzione del
giudizio, pronunciando nel resto nel merito dell’appello proposto
dall’Amministrazione finanziaria.
Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia — Romagna in diversa
Ric. 2016 n. 26427 sez. MT – ud. 08-11-2017
-4-

Il fatto, cioè la definizione solo in parte delle liti pendenti, è stato

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 n vembre 2017
Il Pres

Dott Ste

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