Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3728 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7720-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Salvatore DI MARCO, ed

elettivamente domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 53/A,

presso lo studio legale dell’avv. Angela Maria Lorena CORDARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2974/04/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, emesso sulla scorta delle risultanze degli studi di settore, con la sentenza impugnata la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado per l’omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ fondato e va accolto il motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, art. 27 e art. 53, comma 2, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali, recante il timbro a secco dell’ufficio, attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione.

4. Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie risulta dagli atti processuali che la sentenza di primo grado venne pubblicata in data 17/09/2014 e pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi ex art. 327 c.p.c. andava a scadere il 17/03/2015. Risulta altresì che l’amministrazione finanziaria unitamente al ricorso d’appello depositò nella segreteria della Commissione tributaria regionale, oltre all’avviso di ricevimento della raccomandata postale, anche l’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione all’ufficio postale di Cosenza in data 16/03/2015, corredato di timbro a secco dell’Ufficio. Elenco nel quale risulta ricompresa, oltre alla raccomandata spedita al difensore del M., anche quella inviata a quest’ultimo, il cui numero corrisponde a quello riportato sull’avviso di ricevimento pure prodotto in giudizio.

5. Orbene, dal predetto elenco risulta che il timbro a secco dell’ufficio postale di spedizione, perfettamente leggibile, riporta una data, quella del 16/03/2015, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione sopra indicato. Inoltre, per quanto detto sopra, non solo non è necessaria l’apposizione anche della sottoscrizione dell’ufficiale postale ma, quanto alla corrispondenza del destinatario dell’atto indicato sul predetto elenco, i dubbi prospettati dai giudici di appello potevano essere superati con il semplice raffronto del numero della raccomandata indicata nell’elenco e quello riportato nell’avviso di ricevimento, che sono del tutto identici.

6. A quanto fin qui detto deve aggiungersi che risulta ampiamente rispettato anche il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (cui fa rinvio del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2) per la costituzione in giudizio del ricorrente, nella specie effettuata in data 15/04/2015.

7. Conclusivamente, quindi, dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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