Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3728 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15631/2019 proposto da:

F.J., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Forte

Tiburtino n. 160, presso lo studio dell’avvocato Annunziato

Sammarco, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Cappelli, in

forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, Sezione per i

Minorenni, depositato il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 21 giugno 2018 il Tribunale per i Minorenni di Bologna respingeva la domanda proposta da F.J., cittadino argentino, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, per ottenere l’autorizzazione a rimanere in Italia nell’interesse della figlia minore F.V..

2. Avverso tale provvedimento F.J. proponeva reclamo dinanzi la Corte di appello di Bologna, chiedendone la riforma ed il rilascio dell’autorizzazione a restare in Italia. La Corte di appello respingeva il reclamo e confermava il decreto impugnato, adducendo che, nel bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato e l’interesse della minore al sostegno di entrambe le figure genitoriali nel suo percorso di crescita psico-esistenziale, si doveva assegnare preminente rilievo agli interessi pubblici generali, attesa la particolare gravità del reato del quale l’istante si era reso autore nel 2011 – segnatamente il delitto di tentato omicidio in concorso per il quale il F. era stato condannato in via definitiva alla pena di anni tre, mesi sei e giorni 20 di reclusione -, rispetto al quale egli non aveva mai mostrato segni di ravvedimento o sentimenti di solidarietà nei confronti della vittima: ciò tanto più che il suo allontanamento dal territorio nazionale non poteva costituire un pregiudizio per la crescita equilibrata della minore, che risultava ben radicata in Italia e poteva contare sulla vicinanza della madre prossima a diventare cittadina italiana.

3. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il F., tramite il difensore, articolando un solo motivo.

4. L’intimato Ministero dell’Interno non si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 e dell’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’infanzia. Si evidenzia, al riguardo, che, a parte l’opinabile apprezzamento dell’inesistenza di un pregiudizio per la minore derivante dall’allontanamento del padre, descritto, invero, dai funzionari del Servizio Sociale territoriale come figura di riferimento per l’intero nucleo familiare e per la figlia in particolare, il Collegio di appello aveva omesso di indicare qualsivoglia elemento atto a far ritenere l’attuale pericolosità del genitore, tale da giustificare la soccombenza del preminente interesse della minore a conservare una significativa relazione affettiva con il padre e a vedersi assicurato il suo diritto alla coesione familiare. Aspetto, quello posto in risalto, sul quale il Collegio di merito avrebbe dovuto specificamente motivare, in considerazione dell’unicità della condotta criminosa posta in essere dal F., della sua lontananza nel tempo e della sua natura di reato non commesso in ambito familiare.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31 riconosce allo straniero familiare di un minore che risiede sul territorio italiano il diritto di ottenere l’autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano laddove sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso e tenendo conto dell’età e dello stato di salute.

2.2. Secondo l’interpretazione di questa Corte: “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto” (Sez. U, n. 15750 del 12/06/2019, Rv. 654215 – 01).

2.2. Alla stregua di tale dictum, emerge come il provvedimento impugnato non si sia attenuto a tutti i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, nell’interpretazione autorevolmente resane.

La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che gli interessi pubblici generali dovessero prevalere sull’interesse della minore a valersi del sostegno psicoaffettivo della significativa figura paterna e sul diritto di questa alla coesione familiare assegnando esclusivo rilievo alla condanna subita dal F. per il grave reato commesso, senza nulla motivare in ordine alle specifiche ragioni per le quali da essa si dovesse desumere che la permanenza del F. sui territorio nazionale costituisse: “una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale”; e ciò ancorchè si trattasse di profilo meritevole di peculiare approfondimento motivazionale, in considerazione dell’unicità e della risalenza nel tempo della condotta criminosa della quale l’istante era stato riconosciuto colpevole.

3. Il motivo va, pertanto, accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio anche per le spese del presente grado alla Corte di appello di Bologna, Sezione per i Minorenni, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente grado alla Corte di appello di Bologna, Sezione per i Minorenni, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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