Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3728 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. I, 07/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 22647/2020 proposto da

I.O.F., rapp.to e difeso per procura in calce al

ricorso dall’avv. Giuseppe Lufrano, elettivamente domiciliato in

Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. ((OMISSIS)),

rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato

in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di

partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di

discussione della controversia;

– resistente –

avverso il decreto n. 8104/2020, depositato il 3 agosto 2020, del

Tribunale di Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16 novembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 3 agosto 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in ordine alla istanza avanzata da I.O.F., nato in (OMISSIS), volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente, proveniente dalla (OMISSIS), aveva riferito di aver fatto parte di un gruppo denominato (OMISSIS) che sosteneva un politico locale durante la campagna elettorale ed un giorno, durante una riunione politica, si è verificato uno scontro con un gruppo rivale, con il ferimento di uno dei partecipanti; avendo appreso che la Polizia stava cercando i soggetti coinvolti nella vicenda e che uno degli amici era stato ucciso, aveva deciso di lasciare il Paese di origine.

Il Tribunale, dopo aver escluso la credibilità del racconto, negava il riconoscimento dello status di rifugiato, non venendo in rilievo alcun atto persecutorio; escludeva il riconoscimento della protezione sussidiaria, osservando che dalle COI aggiornate emergeva che l’area di provenienza del richiedente era sotto il controllo dell’Autorità statuale e non si registrava alcun conflitto armato generalizzato; quanto alla protezione umanitaria, osservava che non si ravvisava, nel caso concreto, alcuna condizione di vulnerabilità.

Avverso tale decreto I.O.F. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Giuseppe Lufrano.

1.1. il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

1.2. Con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, della direttiva 2013/32/UE, nonché agli artt. 18, 19, e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, cit., nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

2. La causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessa dalla predetta ordinanza interlocutoria.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 17970 del 2021.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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