Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3727 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3727 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 25904-2016 proposto da:
DI LUSTRO VITO, e CASTAGLIUOLO MARGHERITA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DONATELLO n.71, presso
lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, presso lo studio
dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA;

– ricorrenti contro
COMUNE DI PORTO P.I.830000990636, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO COTTONE;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/02/2018

avverso la sentenza n. 4367/44/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4367/44/2016, depositata il 12 maggio 2016, non
notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto nei
confronti del Comune di Fori° dai signori Vito Di Lustro e Margherita
Castagliuolo, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli,
che aveva a sua volta rigettato il ricorso dei contribuenti avverso avviso
di accertamento ICI relativo all’anno 2006, con il quale l’ente locale
aveva contestato ai contribuenti il carente versamento del tributo in
relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all’unità immobiliare
oggetto di accertamento.
Avverso la pronuncia della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso
per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato da
memoria, cui resiste con controricorso il Comune.
Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 74,
comma 1, della 1. n. 342/2000, dell’art. 5 del d. lgs. n. 504/1992 e del
d.m. n. 701/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. nella
parte in cui la decisione impugnata ha disatteso l’eccezione relativa
Ric. 2016 n. 25904 sez. MT – ud. 08-11-2017
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FATTO E DIRITTO

all’inefficacia della rettifica della rendita catastale per difetto di notifica.
I presupposti di fatto non sono in contestazione tra le parti, trattandosi
di rettifica di rendita catastale, determinata in Euro 40.763,99 a fronte
di quella proposta dalle parti di Euro 19600,00 con denuncia DOCFA
del 2008, con messa in atti della rendita rettificata dall’Ufficio nel 2009,

Ne consegue che ai sensi dell’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000,
perché l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace,
occorre che lo stesso sia notificato diversamente, quindi, da quanto
disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le
attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999,
in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta
dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e
non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014,
n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8
luglio 2009, n. 16031).
La pronuncia impugnata non ha fatto quindi corretta applicazione del
principio affermato in materia da questa Corte ( sulla scia di Cass. sez.
unite 9 febbraio 2011 n. 3160, cfr., più di recente Cass. sez. 5, 11
maggio 2017, n. 11682 e Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825) secondo
cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale,
adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude
l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI,
non obbligando l’art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il
contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non
notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo
ipotizzarsi un vubius alla difesa del Comune che avrebbe potuto
eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio
(ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata
Ric. 2016 n. 25904 sez. MT – ud. 08-11-2017
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senza che essa che sia stata notificata.

notificazione della rendita catastale del’unità immobiliare oggetto di
accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20
gennaio 2017, n. 1439).
Del tutto erroneo è il riferimento, contenuto nella decisione
impugnata, alla Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 11 del 26

CTR in contrasto con la norma primaria e che, d’altronde, è in modo
non pertinente richiamata riguardo a rettifica in autotutela, che è altro
rispetto all’ordinario potere di accertamento ed eventuale rettifica da
parte dell’Amministrazione della congruità della rendita dichiarata dai
contribuenti con il ricorso alla cd. procedura DOCFA.
L’esito favorevole ai contribuenti è, d’altronde, in linea con la
pronuncia (sentenza della CTP di Napoli n. 8888 del 7 dicembre 2015,
depositata il 16 maggio 2016, passata in giudicato come da relativa
attestazione), che i ricorrenti medesimi hanno invocato, con la
memoria depositata in atti, quale giudicato esterno, in relazione a
successivo anno d’imposta (2009), sopravvenuto alla notifica del
ricorso per cassazione avverso la pronuncia in questa sede impugnata,
basato sulle medesime questioni di fatto e di diritto.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con
decisione nel merito di accoglimento dell’originario ricorso dei
contribuenti.
Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate
tra le parti le spese del doppio grado di merito del giudizio, restando
quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, secondo
soccombenza, a carico dell’amministrazione controricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa
Ric. 2016 n. 25904 sez. MT – ud. 08-11-2017
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ottobre 2005, che non potrebbe legittimare la conclusione assunta dalla

nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti.
Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e
condanna il Comuti-affcorrente al pagamento in favore della ricorrentt,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 nove bre 2017

Dott.

esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

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