Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3727 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 15/02/2011), n.3727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.D., rappresentato e difeso da se medesimo, per legge

domiciliato presso il proprio studio in p.le Clodio 18;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova depositata in data 14

gennaio 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato L.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per la rimessione in

termini del ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.D., gia’ difensore di un imputato irreperibile, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, depositata in data 14 gennaio 2008, con la quale e’ stato revocato il decreto del medesimo giudice di liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali rese in favore di detto imputato;

che il ricorrente – con ricorso non notificato ad alcuno – lamenta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 117 e 106.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che dal fascicolo trasmesso dalla 4^ sezione Penale, alla quale il ricorso era stato originariamente assegnato, emerge che la detta Sezione ha qualiticato il ricorso proposto dall’Avvocato L. come opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 ed ha conseguentemente disposto la trasmissione del fascicolo al Tribunale di Genova;

che nel medesimo fascicolo si rileva, da un lato, l’attestazione dell’avventa trasmissione, rinvenendosi il timbro del Tribunale, e, dall’altro, l’esistenza di una memoria dell’Avvocato L. nella quale si da atto del deposito di una requisitoria della Procura Generale presso questa Corte, in senso favorevole all’accoglimento del ricorso, redatta in prossimita’ dell’udienza dell’11 novembre 2009;

che, peraltro, tale atto sembra doversi porre in relazione ad un diverso fascicolo, iscritto al R.G. n 14222 del 2009;

che, pertanto, al fine di decidere sul ricorso appare necessario acquisire informazioni, tramite la cancelleria, in ordine alla esistenza e al contenuto del menzionato fascicolo n. 14222 del 2009.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la Cancelleria acquisisca informazioni in ordine al ricorso iscritto al R.G. n. 14222 del 2009 (penale).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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