Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3727 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28902-2017 R.G. proposto da:

B.N., rappresentata e difesa, per procura in calce al

ricorso, dall’avv. prof. Siro CENTOFANTI, ed elettivamente

domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del predetto

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

G.A. e MARGAEXPORT di G.A. & C. s.a.s.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 175/01/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’UMBRIA, depositata in data 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza presidenziale del 31/01/2019, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. della G.d.F. che aveva accertato a carico della Megaexport di G.A. & C. s.a.s. una plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita di un immobile sito in Baschi, emise un avviso di accertamento a carico della predetta società per l’anno d’imposta 2007 per recupero a tassazione delle maggiori imposte ai fini IRPEF ed IRAP nonchè separati avvisi di accertamento ai fini IRPEF nei confronti di G.A. e B.N. per i redditi di partecipazione dalle medesime conseguite, ex art. 5 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), quale socie della predetta s.a.s..

La società ed entrambe le socie impugnarono l’avviso di accertamento societario dinanzi la CTP di Perugia e la socia B. anche l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla CTP di Aosta che, riscontrata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra società e soci, trasmise gli atti alla CTP di Perugia che, riuniti i ricorsi, rigettò quello proposto avverso l’avviso di accertamento emesso a carico della società e dichiarò inammissibile quello proposto dalla B. per tardiva costituzione in giudizio.

La sentenza venne impugnata con distinti appelli, uno proposto dalla società e dalla socia accomandataria G.A. (iscritto al n. 371/2016 RGA) e l’altro dalla socia accomandante B.N. (iscritto al n. 372/2016 RGA), che la CTR dell’Umbria riunì e decise con la sentenza n. 175/01/2017 del 25/05/2017, con cui, in parziale accoglimento del primo appello, rideterminò in diminuzione l’entità della plusvalenza accertata e rigettò il secondo appello, proposto dalla B., confermando la statuizione di inammissibilità del ricorso originariamente proposto per tardiva costituzione in giudizio.

Avverso la sentenza della CTR la B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L’intimata ha replicato con controricorso. Non si sono costituiti, invece, nè la società nè la socia G., nei cui confronti risulta regolarmente e tempestivamente notificato dalla ricorrente l'”atto di integrazione del contraddittorio” disposto con provvedimento presidenziale del 31/01/2019, notificato a mezzo pec in data 18/02/2019.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, sostenendo che la CTR, nel dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per tardiva costituzione in giudizio, non aveva considerato che il termine previsto dalla citata disposizione processuale per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita decorre dalla data di ricezione della notifica dell’atto da parte del destinatario (nella specie avvenuta in data 11/04/2013) e non da quella di spedizione, cosicchè il deposito effettuato in data 11/04/2013 (data in cui pervenne alla segreteria della CTP di Aosta il plico contenente il ricorso) doveva considerarsi tempestivo atteso che l’atto era stato ricevuto dall’Agenzia delle entrate di Aosta in data 14/03/2013.

Il motivo, diversamente dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009), è fondato e va accolto in quanto la CTR non si è attenuta al principio giurisprudenziale in base al quale “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 02, e numerose successive conformi della Sezione ordinaria).

Nel caso di specie è pacifico che il ricorso introduttivo del giudizio è stato spedito a mezzo posta all’Agenzia delle entrate in data 09/03/2013 e che il termine per la costituzione in giudizio, nella specie effettuata in data 10/04/2013, non scadeva in data 08/04/2013, come erroneamente affermato dalla CTR, bensì in quella successiva del trentesimo giorno dalla data di ricezione del piego postale da parte dell’Agenzia delle entrate, che la ricorrente ha indicato in quella del 14/03/2014, senza contestazione alcuna da parte della controricorrente che su tale specifica questione, peraltro dirimente, non ha replicato alcunchè nel controricorso.

Deve, quindi, farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, che opera anche nel processo tributario (Cass. n. 1540 del 2007), e che “riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2196 del 06/02/2015).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’accoglimento anche del secondo con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di esaminare le questioni di merito poste con gli altri motivi di appello.

Resta, invece, assorbito il terzo motivo con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 58, per avere i giudici di appello ritenuto prive di alcuna valenza e, quindi, inammissibili nel giudizio tributario le

dichiarazioni di terzi.

Conclusivamente, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e la causa rinviata alla competente CTR che riesaminerà la vicenda processuale ritenendo tempestivamente proposto il ricorso originario della contribuente e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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