Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3727 del 14/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3727 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
ORDINANZA
– ricorribilità-
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sul ricorso iscritto al n.r.g. 15001/11 proposto da:
Roberto COLOMBO ( c.f.
Data pubblicazione: 14/02/2013
RRT 351,07 /1101)
rappresentato e difeso dagli avv.ti Teodora Marchese e Davide Oddo e presso i medesimi
domiciliato in Roma, corso Trieste n. 173, giusta procura a margine del ricorso
– Ricorrente contro
– Condominio sito in Sanremo, via Corradi n.82
-Intimato
avverso l’ordinanza ex art. 306 cpc del Tribunale di Sanremo pronunziata
all’udienza del 4 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 10/1/2013 dal consigliere
designato e Dott. Bruno Bianchini;
udito il Pubblico Niinistero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso conformemente alla relazione.
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nievato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di
consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“Roberto Colombo ha proposto ricorso in sede di legittimità avverso l’ordinanza di
estinzione pronunziata dal Tribunale di Sanremo -a seguito della rinunzia agli atti da parte
compensato le spese nonostante la richiesta di una liquidazione in proprio favore
avanzata da esso esponente. L’ente di gestione non ha svolto difese.
RILEVA IN DIRITTO
I — Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione del disposto dell’art. 306
cpc che prevede l’obbligo di liquidazione delle spese in Favore della parte accettante la
rinunzia agli atti avversaria; con secondo motivo fa valere un vizio di ultrapetizione,
avendo riconosciuto all’ente di gestione un quidp/uris rispetto alle richieste dello stesso
rinunziante, che, sul punto della ripartizione delle spese, si era limitato a fare istanza
affinchè fossero liquidate — a proprio carico – nel minimo.
— E’ convincimento del relatore che nella fattispecie possa utilmente richiamarsi il
principi() espresso da Cass. sez. Il ord n. 21707/2006 ( poi ripreso da Cass. Sez. TI , ord.
,
26210/2009), secondo il quale il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare
l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., per rinuncia di una delle parti
agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle stesse, attesa
l’espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine
ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cosi., comma 7.
V iceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione, non solo liquida
le spese ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una di esse,
esorbitando dalla fattispecie prevista dall’art. 306 c.p.c., comma 4, non è assoggettabile a
detto ricorso ma è impugnabile o con un’apposita adio nullitatú o con l’appello (se emesso
in primo grado).
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del Condominio, originario attore- nella parte in cui il giudice di merito aveva
III – Ne consegue che, rientrando la fattispecie nella seconda delle ipotesi da ultimo
descritte, il ricorso in esame deve esser dichiarato inammissibile.”
La relazione è stata ritualmente comunicata al P.G. e notificata al ricorrente; all’adunanza
odierna il P.M. si è riportato ad essa
ulteriori argomentazioni della parte ricorrente: il ricorso va dunque dichiarato
inammissibile, senza attribuzione di spese, non avendo svolto difese la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma il 10/01/2013, nella camera di consiglio della -VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni espresse nella relazione, non contrastate da