Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3727 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19649-2014 proposto da:

DIANFLEX S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA SENATORE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1764/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/01/2014 R.G.N. 1827/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato PAVAROTTI FABRIZIO; Avv. SENATORE NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto. Sull’istanza

di rimessione alle SS.UU. dà parere contrario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sala Consilina accoglieva la domanda proposta da I.A. nei confronti della s.r.l. Dianflex intesa a conseguire declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatogli in data 26/6/2008 e condannava la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione – pari ad Euro 1.545,14 mensili – spettante dal dì del licenziamento sino alla effettiva reintegra, detratto l’aliunde perceptum. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Salerno che rideterminava la retribuzione globale di fatto mensile lorda, nella misura di Euro 1.270,69.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte distrettuale, per quel che in questa sede rileva, argomentava in ordine alla infondatezza dell’assunto di parte datoriale relativo ad un pregresso licenziamento intimato in data 20/6/2008 al dipendente con atto scritto, a lui consegnato e non impugnato, giacchè la circostanza non era stata suffragata dagli esiti della espletata attività istruttoria. Sotto altro versante rimarcava che il licenziamento irrogato il 26/6/2008 si palesava contra legem, in quanto adottato in violazione delle garanzie sancite dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 confermando anche in relazione a tale statuizione la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. La ricorrente ha altresì depositato istanza al Primo Presidente ex art. 376 c.p.c., comma 2 e art. 139 disp. att. c.p.c..

L’ I. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata per aver confermato la reintegra dell’Ippolito nel posto di lavoro, nonostante la mancanza di prova, il cui onere cedeva a carico del lavoratore, in ordine al requisito dimensionale aziendale.

2. Il motivo è privo di pregio.

Non può sottacersi che la questione non risulta affrontata dalla impugnata decisione, nè la ricorrente, per il principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, ha riprodotto il tenore delle difese articolate nel corso del giudizio di merito onde verificare che la questione fosse stata sottoposta allo scrutinio della Corte di merito. La censura si espone, dunque ad un giudizio di inammissibilità per la novità che la connota.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass.28/7/2008 n. 20518), qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono, infatti, proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti” (vedi ex aliis, Cass. 26/3/2012 n. 4787).

Il motivo, pertanto, alla stregua dei summenzionati principi, non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità. Resta in tal modo assorbita ogni questione inerente alla rimessione del presente ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte per delibare in ordine alla problematica inerente alla ripartizione dell’onere probatorio relativo al requisito dimensionale, ai fini della applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 sollevata dalla ricorrente.

3. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte distrettuale abbia adottato un criterio di verosimiglianza nella valutazione del materiale istruttorio, che esorbitava dall’ambito del prudente apprezzamento entro cui l’attività ermeneutica deve muoversi in coerenza coi dettami di cui alla citata disposizione.

4. Con il terzo motivo si dènuncia violazione dell’art. 2729 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata per aver falsamente applicato i principi in tema di prova presuntiva, le conclusioni alle quali è pervenuta non fondandosi sui necessari presupposti della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari acquisiti. In particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Canonico, si stigmatizza l’argomentare dei giudici del gravame per averle definite inverosimili, sul rilievo che “la inesistente inverosimiglianza del racconto” si fonderebbe su presunzioni prive dei requisiti di legge.

5. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 421 e 438 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della consegna della lettera di licenziamento in data 20/6/2008, esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste Canonico ritenute prive del requisito della verosimiglianza, tralasciando di considerare i dati documentali (segnatamente certificazione del centro per l’impiego di (OMISSIS)) dai quali emergeva che il rapporto era cessato alla data descritta.

6. I motivi, che possono congiuntamente trattati siccome connessi, sono privi di pregio.

Occorre premettere che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte (vedi ex plurimis, Cass. 11/1/2016 n. 195, Cass. 16/7/2010 n. 16698), da ribadirsi in questa sede, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

7. Nello specifico, non può tralasciarsi di considerare che i motivi tendono a conseguire per il tramite della violazione dell’art. 116 c.p.c. – una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai quali è pervenuta la Corte, che si palesa inammissibile in questa sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n.8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità-manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

8. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevoie, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra di stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, sia pure anche per il tramite del vizio di violazione di legge. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Va al riguardo rimarcato che Io specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La fattispecie concreta è stata, infatti, oggetto di approfondita disamina da parte della Corte territoriale che – come riferito nello storico di lite – facendo leva sulla scarsa attendibilità del teste C. in considerazione dei rapporti intrattenuti con la parte datoriale; sulla scarsa verosimiglianza della tempistica riferita in ordine alla predisposizione della lettera di licenziamento in data 20/6/2008; sulla carenza, nelle dichiarazioni del medesimo teste, di ogni specifico riferimento alla effettiva consegna di detta lettera all’Ippolito, è pervenuta alla conclusione coerente sul piano logico e corretta sul versante giuridico, della insussistenza di alcuna prova in ordine alla irrogazione del licenziamento di cui si discute.

Si tratta di apprezzamento, congruo e completo, che non resta scalfito dalle doglianze formulate con e quali, mediante la denuncia dr vizi attinenti alla violazione di legge, si censura il profilo motivazionale della decisione con approccio non consentito in questa sede di legittimità.

10. Alla stregua delle superiori argomentazioni – non disgiunte dall’ulteriore considerazione relativa al difetto di specificità che connota il primo motivo, con il quale si critica fra l’altro, l’omessa valutazione da parte della Corte distrettuale della documentazione allegata al fascicolo di parte, senza riprodurne il contenuto, in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – il ricorso è rigettato.

11. Nessuna Statuizione va, infine, emessa in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta i; ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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