Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3727 del 07/02/2022
Cassazione civile sez. I, 07/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 10463/2020 proposto da
M.S., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso
dall’avv. Giuseppe Mariani, con il quale elettivamente domicilia in
Roma alla via Taranto n. 90, presso lo studio dell’avv. Vinci
Luciano Natale;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. ((OMISSIS)),
rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di
partecipare ex art. 370 c.p.c., comma 1, all’eventuale udienza di
discussione della controversia;
– resistente –
avverso il decreto n. 2550/2020, depositato il 28 febbraio 2020, del
Tribunale di Ancona;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 16 novembre 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 28 febbraio 2020, confermava il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona, in ordine alla istanza avanzata da M.S., nato a (OMISSIS), volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e del diritto alla protezione umanitaria.
Osservava il Tribunale che, trattandosi di domanda reiterata, il richiedente aveva addotto, quali nuovi elementi a sostegno della richiesta, la regolare e redditizia occupazione lavorativa, la grave situazione di violazione dei diritti umani e la povertà del Paese di origine.
Riguardo al primo elemento, tuttavia, dall’unico documento depositato emergeva solo la sussistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, dal giugno al dicembre del 2019, insufficiente per ritenere integrata la situazione di vulnerabilità necessaria per il riconoscimento della protezione umanitaria; sotto il secondo profilo, poi, il ricorrente si era limitato a depositare i rapporti di Amnesty International relativi ad un arco temporale riguardante la prima vicenda, già definita dalla Corte di appello, sicché alcuna prova era stata raggiunta circa l’aggravamento della situazione del Paese di provenienza.
Il Tribunale, inoltre, evidenziava che la domanda era stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, per cui andava esclusa la possibilità di concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dovendosi applicare la nuova normativa, il giudice di merito aggiungeva che la situazione del ricorrente non rientrava in alcuna delle ipotesi tipizzate dal D.L. n. 113 cit., dovendosi dunque escludere anche la possibilità di concedere il permesso di soggiorno per motivi di calamità naturale, in quanto la difesa del ricorrente (che per altro non aveva presentato la relativa richiesta al Questore competente) aveva fatto riferimento ad episodi alluvionali senza però alcuno specifico riferimento alla zona di provenienza, depositando una copia di un articolo di stampa risalente al 10.10.2018 e dunque ad epoca anteriore alla conclusione del precedente giudizio, concluso con sentenza non impugnata. Infine il richiedente non aveva mai riferito di danni subiti direttamente dalla famiglia di origine a causa ed in conseguenza di tali calamità.
Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Giuseppe Mariani.
1.1. Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.
1.2. Con ordinanza interlocutoria del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, della direttiva 2013/32/UE, nonché agli artt. 18, 19, e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, cit., nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
2. La causa deve essere pertanto rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessa dalla predetta ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione rimessale dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 17970 del 2021.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022