Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3726 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3726 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 22852-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GENTILI GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 406/30/2016 della COMMISSIONE
“IRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Data pubblicazione: 15/02/2018

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 406/30/2016, depositata il primo marzo 2016, non
notificata, la CTR della Toscana dichiarò inammissibile l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. Giuseppe
Gentili avverso la sentenza di primo grado della CTP di Massa Carrara,
che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di
liquidazione della maggiore IVA dovuta in conseguenza della revoca
dell’agevolazione cd. prima casa sull’acquisto di immobile da parte del
contribuente medesimo, che era risultato già proprietario di altro
immobile, non ritenuto però idoneo dalla CTP per il soddisfacimento
dei bisogni abitativi del nucleo familiare del Gentili.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione del’art. 12, lett. c) del d.l.
n. 98/2011, convertito dalla 1. n. 111/2011, relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., rilevando l’erroneità della pronuncia
impugnata che, nel dichiarare inammissibile per tardività l’appello
proposto dall’Amministrazione avverso la sentenza di primo grado,
non aveva tenuto conto della sospensione dei termini per la
proposizione dell’impugnazione prevista dalla succitata norma.
Ric. 2016 n. 22852 sez. MT – ud. 08-11-2017
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dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

Il motivo è manifestamente fondato.
Non è controverso in fatto, avendone dato atto la stessa pronuncia
impugnata, che la sentenza di primo grado sia stata depositata il 14
dicembre 2011 e, non essendo stata notificata, soggetta al termine
semestrale d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. nella sua

CTP il 9 luglio 2010.
Trattasi di controversia che, pendente quindi alla data del 31 dicembre
2011, essendo a detta data pendente il termine suddetto per la
proposizione dell’appello, ed essendo di valore non superiore a 20.000
Euro, come comprovato dalla contestazione riportata nell’avviso di
liquidazione trascritto in ricorso dall’Amministrazione ricorrente in
ossequio al principio di autosufficienza, era soggetta, ai sensi dell’art.
39, comma 12, lett. c) del d.l. n. 98/2011, convertito con
modificazioni, dalla 1. n. 111/2011, alla sospensione dei termini per la
proposizione dell’appello sino al 30 giugno 2012.
Dopo i primi diciassette giorni sino al 31 dicembre 2011, con la
cessazione del periodo di sospensione, il termine per la proposizione
dell’appello riprendeva a decorrere il primo luglio 2012, venendo
quindi a scadere, tenuto conto altresì del periodo di sospensione
feriale, allora di 46 giorni (periodo 1° agosto — 15 settembre 2013), alla
data del 14 febbraio 2013.
Avendo la stessa sentenza impugnata dato atto che l’appello
dell’Amministrazione è stato notificato il 22 novembre 2012, esso deve
ritenersi pertanto tempestivamente proposto.
In tema di condono fiscale, infatti, questa Corte ha avuto modo di
chiarire che, ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011,
convertito dalla 1. n. 111/2011, la sospensione dei termini
d’impugnazione è automaticamente prevista fino al 30 giugno 2012,
Ric. 2016 n. 22852 sez. MT – ud. 08-11-2017
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formulazione applicabile al presente giudizio, introdotto dinanzi alla

«per le liti fiscali che possono essere definite», per cui il presupposto
applicativo dell’istituto non è condizionato dalla presentazione di
un’istanza di definizione, ma solo dall’astratta definibilità della lite (cfr.
Cass. sez. 6-5, ord. 6 giugno 2016, n. 11531), presupposto, come si è
visto, sussistente nella fattispecie in esame.

sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Toscana in diversa
composizione per l’esame nel merito dell’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 no embre 2017
Il Pres

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della

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