Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3726 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10847/2019 proposto da:

D.Y., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, alla Rua del

Papavero n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Alessandrini,

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata

l’8/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata l’8 gennaio 2019, ha respinto l’appello proposto da D.Y., cittadino della Guinea Bissau, avverso l’ordinanza del 14 aprile 2017, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di D.Y. è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè dell’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, della Direttiva 2013/32/UE e art. 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, non avendo la Corte di appello rispettato l’obbligo di cooperazione istruttoria;

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè degli art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e 10 della Direttiva 2013/32/UE, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, e art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 2 Cost. e art. 3 Cedu, in ordine al rigetto della istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di costituzione”, ma non si è difesa con controricorso.

4. Successivamente alla comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in Cancelleria, in data 24 settembre 2020, atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Paolo Alessandrini, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia, in ragione dell’intervenuta presentazione di domanda di regolarizzazione per sanatoria/emersione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1, (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, n. 5586 del 9/03/2011).

2. Va dichiarata l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso, risultante dall’atto a firma del difensore del ricorrente, munito di procura speciale, pervenuto in Cancelleria il 24 settembre 2020.

3. Si impone, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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