Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3725 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t. domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende secondo la legge;
– ricorrente –
contro
Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 22/29/2004 della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata il 1.4.2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
giorno 19.1.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito
Antonio;
Udito, per l’Agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Letizia
Guida;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1.- Dati del processo.
1.1.- L’agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello proposto dall’ufficio e conferma la sentenza n. 122/03/2000 della commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi distintamente proposti dalla contribuente, Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l., contro due avvisi di accertamento e rettifica delle dichiarazioni IVA concernenti gli anni 1995 e 1996, con cui l’ufficio di Benevento dell’agenzia delle entrate, a seguito d’indagini svolte dalla guardia di finanza, recuperava l’IVA dovuta per omessa registrazione di corrispettivi (L. 17.219.000 per il 1995, e L. 35.864.000 per il 1996) e per indebita detrazione d’imposta (L. 9.308.000 per il 1995, e L. 10.748.000 per il 1996).
1.2.- La nominata ditta contribuente non resiste in questo giudizio di cassazione.
2.- Questione pregiudiziale.
2.1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiche’ non risulta notificato ad alcuno.
2.1.1.- La notifica tentata il 18.7.2005 presso lo studio dei domiciliatari “avv.ti Nicola ed Achille Ambrosoti” non fu infatti eseguita, perche’ la persona ivi rinvenuta, avvocato Aldo Lombardi, rifiuto’ di ricevere copia dell’atto adducendo “che esiste Ambrosone e non Ambrosoli”.
Risulta, in effetti, dalla sentenza impugnata, che i difensori domiciliatari della contribuente, in secondo grado, erano stati gli avvocati Nicola ed Achille Ambrosone.
2.1.2.- Il collegio non ignora che, per costante giurisprudenza di questa suprema corte, il rifiuto del domiciliatario di ricevere la copia dell’atto notificando, anche se trattasi di ricorso per Cassazione (Cass. n. 21324/2006), equivale ad esecuzione della notifica in mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, (Cass. nn. 7736/2007, 17927/2003, 16495/2003, 6280/1995 ed altre conformi), stante l’assimilazione, stabilita dall’art. 141 c.p.c., comma 3, della consegna in mani proprie del domiciliatario a quella in mani proprie del destinatario.
2.1.3.- Nel caso di specie, tuttavia, non fu uno dei due domiciliatari a rifiutare la copia dell’atto adducendo, ad es., l’avvenuta cessazione (non opponibile ai terzi se non risultante dagli atti processuali) del rapporto di domiciliazione; bensi’ fu un terzo presente nel luogo, “collega di studio” dei domiciliatari, a rifiutare la notifica perche’ indicava un cognome effettivamente diverso da quello dei domiciliatari medesimi.
2.1.4.- In questa situazione la notifica, non rinnovata correttamente in termini, deve ritenersi inesistente, poiche’ il rifiuto di riceverla non proveniva direttamente e personalmente dal domiciliatario, sicche’ non opera l’equipollenza stabilita dal dal citato art. 138 c.p.c., comma 2 (S.U. n. 9325/2002; Cass. n. 10476/2006).
2.1.5.- D’altra parte, neppure fu eseguita la notifica, tentata lo stesso giorno, al rappresentante legale della ditta contribuente, presso la sede di quest’ultima, essendosi la societa’ nel frattempo trasferita altrove.
2.2.- In conclusione, il ricorso e’ inammissibile per inesistenza della notifica.
2.3.- Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui l’intimata non ha svolto difese.
3.- Dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010