Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3725 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto President – –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15615/2018 R.G. proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Barone, con

domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 2 maggio

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che S.D., cittadino del Burkina Faso, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso il decreto n. 3157/18, emesso il 2 maggio 2018 dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nel giudizio iscritto al n. 6060/2018 R.G;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso, mentre la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che il decreto depositato unitamente al ricorso, pur risultando emesso nella stessa data, riportando lo stesso numero d’iscrizione nel registro cronologico di quello indicato dal ricorrente, e riferendosi ad un giudizio promosso da un soggetto avente le stesse generalità di quest’ultimo ed iscritto nel ruolo generale del Tribunale di Napoli al medesimo numero, ha un contenuto alquanto diverso da quello risultante dalla trascrizione contenuta nella narrativa dell’atto d’impugnazione;

che infatti, nonostante la corrispondenza dell’oggetto, costituito dal riconoscimento della protezione internazionale, la rassomiglianza delle vicende allegate a sostegno della domanda e l’identità del dispositivo, il decreto depositato reca una motivazione assai più sintetica di quella del provvedimento trascritto nel ricorso, rispetto alla quale le censure sviluppate dal ricorrente non possono considerarsi interamente pertinenti;

che la predetta difformità, impedendo di ricostruire con sicurezza il contenuto del provvedimento impugnato, si traduce in un’incertezza nell’identificazione del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2, che comporta l’inammissibilità del ricorso, non risultando possibile rimediare alla stessa sulla base delle indicazioni riportate negli atti di causa (cfr. Cass., Sez. I, 14/03/2005, n. 5520; v. anche Cass., Sez. II, 8/01/ 2016, n. 138; Cass., Sez. lav., 24/03/2009, n. 7053);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero, che si liquidano come dal dispositivo;

che non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con la Commissione territoriale, che non si è costituita.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2020

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