Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3724 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D�ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STAMPAL SPA P.I. (OMISSIS), in persona del suo legale rap.te pro

tempore Sig. R.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 77, presso lo studio dell�avvocato PONTECORVO EDOARDO,

che lo rappresenta e difende unitamente all�avvocato NAPOLI MARIO;

– ricorrente �

e contro

ALUMIX IN LCA SPA P.I. (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 5525/2006 proposto da:

ALLJMIX SPA IN LCA in persona dei Commissari Liquidatori M.

B., L.R., N.A. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLO PORPORA

16, presso lo studio dell�avvocato MOLE� MARCELLO, che li rappresenta

e difende unitamente all�avvocato LATTANZI CLAUDIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

STAMPAL SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5085/2004 della CORTE D�APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l�Avvocato Alberini Luciano per delega depositata in udienza

dell�Avv. Edoardo Pontecorvo difensore del ricorrente dichiarando che

in data 14/7/2008 la societa� e� stata dichiarata fallita e curatore

e� il Dott. F.L.F. e che ha procedura non ha

interesse nella causa;

udito l�Avv. Ouici Emanuela per delega depositata in udienza

dall�Avv. Marcello Mole� difensore del ricorrente incidentale che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso dichiarando che sono

irrilevanti i fatti del merito e che previa riunione, il ricorso

principale e il ricorso incidentale vengano rigettati con

compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per diversi anni intercorsero tra le societa� Stampal ed Aluminia forniture di barre di alluminio che la Stampal impiegava come materia prima nelle proprie lavorazioni. In particolare barre tonde di diametro di 92 millimetri in lega 6082, destinate allo stampaggio di “corpi di pompa” commissionati alla Stampal dalla societa� Bosh quali componenti dei sistemi ABS per freni di autovetture.

Il 15/4/1988 la Bosh comunico� alla Stampal che alcuni pezzi provenienti dalla colata n. 26 fornita dalla Aluminia erano risultati difettosi. Le analisi compiute condussero a ritenere che le barre di alluminio impiegate contenessero inclusioni di ossidi e impurita� tali da ridurre la resistenza del metallo. La Bosh sospese gli acquisti dalla Stampal la quale sospese i pagamenti alla Aluminia.

Quest�ultima ottenne quindi decreto ingiuntivo per il pagamento delle forniture dell�anno 1988. La Stampal propose opposizione che il tribunale di Roma respinse osservando: che il credito della Aluminia risultava dalle scritture contabili dell�impresa; che i vizi delle fornitura erano resi riconoscibili dalle bollosita� e dai distacchi superficiali apparenti sulle barre e ne era mancata la denuncia nel termine prescritto dall�art. 1495 c.c.; che non rilevavano nei confronti di Aluminia le obbligazioni assunte da Stampal con la Bosh.

Avverso la sentenza del tribunale la Stampal propose appello del quale la Alumix (nuova denominazione della Aluminia) chiese il rigetto.

Con sentenza 25/13 /2004 la corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione impugnata, revoco� il decreto ingiuntivo opposto e condanno� la s.p.a. Stampal a pagare alla Alumix Euro 734.599,01. Osservo� la corte di appello: che il vizio riscontrato dalla Bosh non era riconoscibile; che pero�, come rilevato dal tribunale, le specifiche della fornitura stabilite nel contratto Bosh – Stampal non erano impegnative per la Aluminia che non le aveva accettate; che, come segnalato dal c.t.u., la fornitura riguardava un materiale destinato alla produzione di particolari di sicurezza; che tale espressione non aveva nel caso in esame un significato specifico al quale rapportare l�adeguatezza delle forniture contestate; che il contratto tra le parti era stato concluso verbalmente senza riferimento ad un capitolato tecnico; che per attribuire un significato preciso alla detta espressione il c.t.u. aveva ritenuto di trarre argomento dal capitolato applicato dalla Fiat Auto nei rapporti con i propri fornitori; che la disciplina tecnica inserita dalla Fiat nei propri contratti non poteva avere un valore vincolante per altri rapporti o contratti; che le forniture della Aluminia, anche quelle contestate, presentavano un grado di purezza del metallo che lo rendeva idoneo ad ogni impiego ordinariamente prevedibile anche per particolari di sicurezza; che tale caratteristica non escludeva una pur minima percentuale di scarto della produzione che nella specie doveva essere “a rischio zero”; che cio� pero� costituiva obbligazione della Stampal verso la Bosh e avrebbe dovuto tradursi in vincolanti clausole di garanzia anche per l�Aluminia o in speciali procedure di controllo delle fornitura dopo la consegna da parte della Stampal la quale non aveva precisato specifiche tecniche ne� aveva obbligato la Aluminia ad un determinato procedimento produttivo; che quindi la Stampal non avrebbe potuto rifiutare le forniture contestate; che alcune delle fatture elencate dalla Aluminia erano state pagate per cui il decreto ingiuntivo andava revocato in quanto il credito della Aluminia ammontava a complessive L. 1.422.382.022 e non alla somma ingiunta di L. 1.422.469.945; che la Stampal andava condannata a pagare alla Aluminia la somma indicata di L. 1.422.382.022; che l�esito del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificavano la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma e� stata chiesta dalla s.p.a. Stampal con ricorso affidato ad un solo motivo.

La s.p.a. Alumix ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell�art. 335 c.p.c. Con l�unico motivo del ricorso principale la s.p.a. Stampal denuncia violazione degli artt. 1340, 1374, 1362, 1366 e 1368 c.c., nonche� vizi di motivazione, deducendo che, come affermato dalla stessa corte di appello, la fornitrice Aluminia ben sapeva a quale tipo di lavorazione era destinata la fornitura, a quale cliente finale e a quali controlli dovesse essere sottoposta. Dopo queste affermazioni la corte di merito dimentica quanto accertato in merito alla destinazione e all�esigenza di un controllo con ultrasuoni, elementi che avrebbe dovuto considerare al fine di interpretare il termine “materiale di particolare sicurezza”. Inoltre la corte di merito:

afferma che tutte le precedenti forniture erano state conformi;

evidenzia una carenza normativa nazionale ed internazionale in materia; espone il dato di mercato di comune esperienza (capitolato Fiat Auto) fatto proprio dal c.t.u. Malgrado tali premesse la corte di appello afferma poi che era necessaria “una specifica previsione contrattuale”. Tale conclusione e� errata in quanto non attribuisce alcun valore al termine “particolare sicurezza” e disattende il riferimento fatto proprio dal c.t.u. Tutto cio� rende impossibile la ricostruzione dell�iter logico seguito dalla corte di appello: la sentenza impugnata in parte risulta contraddittoria e in parte omette qualsiasi spiegazione in grado di dar conto del motivo posto a base della decisione di disattendere le conclusioni del c.t.u..

La Corte rileva l�infondatezza – e, in parte, l�inammissibilita� – delle riportate censure che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale piu� e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l�apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla relazione del c.t.u.) incensurabile in questa sede di legittimita� perche� sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimita� e� sul punto limitato;

al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l�iter argomentativo seguito nell�impugnata sentenza.

Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l�interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non e� suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l�opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice de merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l�attendibilita� e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all�uno o all�altro mezzo di prova. Ne� per ottemperare all�obbligo di motivazione il giudice di merito e� tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi – come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza pero� un�approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti si ha motivazione insufficiente nell�ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi”, ma non anche quando vi sia difformita� rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l�apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.

Nel caso in esame non sono ravvisabili ne� il lamentato difetto di motivazione, ne� le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata e� corretta e si sottrae alle critiche di cui e� stata oggetto.

Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello – con indagine di fatto condotta attraverso l�esame degli elementi probatori acquisiti al processo – ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che:

– le particolari specifiche tecniche stabilite nel contratto Bosh – Stampal non erano state comunicate alla Aluminia che non le aveva accettate e che, quindi, non era obbligata a rispettarle;

– al termine “materiale di particolare sicurezza” non poteva essere attribuito un significato sufficientemente specifico nei rapporti contrattuali tra la Stampai e la Aluminia (tenuto conto dell�insufficienza del contratto concluso verbalmente senza alcun cenno a capitolati tecnici) ed al quale far riferimento per il giudizio di adeguatezza delle forniture contestate;

– il capitolato applicato dalla Fiat Auto nei rapporti con i propri fornitori – al quale aveva fatto riferimento il c.t.u. – non poteva avere effetto vincolante in relazione a rapporti instaurati tra altri soggetti come la Stampal e la Aluminia;

– le forniture della Aluminia “presentavano un grado di purezza del metallo che lo rendevano idoneo ad ogni impiego ordinariamente prevedibile anche per particolari di sicurezza”;

– la Stampal, quindi, non poteva rifiutare le forniture contestate non avendo precisato specifiche tecniche ne� vincolato la fornitrice Aluminia a un determinato procedimento produttivo.

La corte di appello e� pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – e con ragionamento ineccepibile – nonche� frutto di un�indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie (prove testimoniali, due consulenze di ufficio, consulenza tecnica di parte Aluminia).

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita� di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e� certo consentito discutere in questa sede di legittimita�, cio� comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non puo� avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali tesi difensive della Aluminia ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della Stampal.

Pertanto, poiche� resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimita� ogni possibilita� di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non puo� la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perche� la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Va altresi� segnalato che le censure concernenti l�omesso o errato esame delle risultanze probatorie (con particolare riferimento alla relazione del c.t.u.) oltre che per l�incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericita� in ordine all�asserita erroneita� in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel l�interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimita� il ricorrente che deduce l�omessa o l�erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l�onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo cosi� e� consentito alla corte di cassazione accertare � sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessita� di indagini integrative – l�incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisivita� delle prove erroneamente valutate perche� relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l�efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si e� formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia e� necessario un rapporto di causalita� logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si� da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l�indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo della relazione del c.t.u. alle cui conclusioni la corte di appello non ha prestato adesione.

Al riguardo va peraltro evidenziato che la corte di appello ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del consulente.

In definitiva l�unico motivo del ricorso principale deve essere rigettato.

Con l�unico motivo del ricorso incidentale la societa� Alumix denuncia violazione dell�art. 91 c.p.c. deducendo che la corte di appello ha compensato le spese del doppio grado del giudizio nonostante la totale soccombenza della societa� Stampal.

Il motivo e� manifestamente infondato atteso che, come e� noto, in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell�art. 92 c.p.c. nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell�opportunita� della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione ai riguardo.

Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, e� incensurabile in sede di legittimita�, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (il che non e� ravvisatale nella specie), ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall�indicazione di ragioni palesemente il logiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o la evidente erroneita�, lo stesso processo formativo della volonta� decisionale espressa sui punto (il che non e� stato dedotto dalla ricorrente incidentale).

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA